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L'indennità di cessazione del rapporto, cui ha diritto l'agente, è cumulabile con l'ulteriore diritto al risarcimento del danno da illecito

Pubblicato il: 26/07/2008



Il comma 4 dell'articolo 1751 del Cc, secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione dal rapporto non priva comunque l'agente medesimo del «diritto all'eventuale risarcimento dei danni», si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, connesso, ad esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, all'ingiuriosità del recesso del proponente, all'induzione dell'agente prima della risoluzione del rapporto a oneri e spese di esecuzione del contratto poi inopinatamente risolto. La suddetta disposizione configura, infatti, una ipotesi di risarcimento al di fuori di quello da fatto lecito (cessazione del rapporto), considerato nel comma 2 dello stesso articolo 1751, consentendone la cumulabilità con un diverso e ulteriore danno da illecito (contrattuale o extracontrattuale), sempre che sussistano nella condotta del proponente i requisiti soggettivi e oggettivi di detto illecito.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 10 aprile 2008, n. 9426)






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