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L’inattività o il mancato perseguimento dei fini religiosi da parte della Congregazione vanno accertati dal Prefetto

Pubblicato il: 30/07/2008



La Congregazione religiosa ha tra i suoi fini ( art.1, comma 1 dello Statuto della Congregazione de qua) anche “il perfezionamento cristiano dei fratelli ascritti e l’insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli della città”, congiuntamente ad opere di beneficenza. Ai sensi dell’art.6 d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361, l’accertamento sulla inattività della Congregazione e/o sul mancato perseguimento da parte della stessa dei fini statuari, rientra nella competenza della prefettura.

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