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La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale
Pubblicata il 08/02/2010
Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 48308
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA. PA. (Parte Civile);
contro
1) PA. AL. N. IL (OMESSO) (Deceduto);
avverso la sentenza n. 561/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Vieri Adriani che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
OSSERVA
Il 25 marzo 2005 il Tribunale di Firenze assolveva Pa. Al. dall'imputazione di cui all'articolo 590 c.p., secondo e terzo comma, in danno di Ma. Pa. .
Avverso tale decisione proponeva rituale gravame la parte civile e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del primo giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, con specifico ed esclusivo riferimento ai capi e punti escludenti la responsabilita' civile dell'imputato nonche' quelli concernenti la condanna della stessa parte civile al pagamento delle spese processuali.
Deve preliminarmente, ed assorbentemente, rilevarsi che nelle more del procedimento l'imputato Pa. Al. e' deceduto, come risulta da certificazione in atti.
"In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale" (in termini, Sez. 4, n. 58/2001, in CED Rv. 219149): la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, costituisce il presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico, essendo certamente inapplicabili in sede penale gli istituti civilistici della successione nel processo (articolo 83 c.p.p., comma 1) e' intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato: in tal senso cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 16812 del 25/09/1988 Ud. (dep. 30/11/1989) Rv. 182716; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204154.
La intervenuta morte dell'imputato, dunque, comportando la cessazione del rapporto processuale secondo quanto teste' precisato, determina, per tale sopravvenuta causa, la inammissibilita' del gravame, che deve, percio', essere dichiarata. Nulla v'e' da statuire sulle spese, giacche', qualora la causa di inammissibilita' sopraggiunga alla rituale proposizione del gravame, alla dichiarazione di inammissibilita' non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende (cfr. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 20, ric. Vitale; id., Sez. Un., 25 giugno 1997, n. 7, ric. Chiappetta e altro; id, Sez. Un., 14 luglio 2004, n. 31524, ric. Litteri; id. Sez. Un. 15 dicembre 2004, n. 49283, rie. Novella).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.