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Imposte Dirette - Irpef - Rimborso - Redditi esteri - Tassazione del paese

Pubblicato il: 18/04/2010



L'ipotesi della doppia imposizione è esclusa, sul piano della disciplina interna, in forza principio generale del divieto della doppia imposizione (v. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 126 (T.U.I.R.), nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, D.P.R. n. 600 del 1973, ora art. 163, e art. 67, per i quali "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi"), e, sul piano dei rapporti internazionali, nella specie con la Confederazione Svizzera, dalla convenzione bilaterale ratificata e resa esecutiva con L. 23 dicembre 1978, n. 943, intesa appunto a "evitare le doppie imposizioni", come si legge nel suo titolo e nel suo preambolo. Sent. n. 3556 del 13 febbraio 2009 (Ud. del 30 ottobre 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli

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