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Il convivente di una persona che detiene sostanze stupefacenti in casa non può essere considerato come concorrente nel reato

Pubblicato il: 31/12/2008



In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso ex articolo 110 del Cp del coniuge (o del convivente more uxorio), ogni qualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito/moglie/convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato a opera del partner e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento. Perché sussista il concorso di persone nel reato, infatti, non basta l'assistenza inerte e senza iniziative o anche la sola adesione morale, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione del reato, che può sostanziarsi, per quanto interessa, in forme di agevolazione della detenzione, con l'assicurazione al partner di una relativa sicurezza, consistente nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione.

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