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In un concorso pubblico, l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) non può comportare l'esclusione

Pubblicato il: 16/02/2009



Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la “ mera possibilità di riconoscimento”, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità. Ne consegue che l’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità. (Tar
sentenza 2158/08 del 11/12/2008)

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