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La mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove determina l'illegittimità del concorso pubblico

Pubblicato il: 23/03/2007



Con sentenza n. 1180 del 10 marzo 2007 il Tar del Piemonte, sez. II, ha statuto che nei concorsi pubblici, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove, in violazione di quanto disposto dall’ art. 12 del D.P.R. 487/1994, rende illegittima la procedura concorsuale.
Il Tar del Piemonte ha così accolto il ricorso promosso da una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, contro la P.A., rea di non aver rispettato quanto dettato dal 1^ comma del predetto art. 12 in forza del quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…”.
Tale adempimento - la cui funzione è quella di assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi dai quali discende, per la Commissione di concorso, una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale - non può essere ridotto a mera condizione di regolarità del procedimento concorsuale.
Il Tar, richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato (Sezione VI, 25 luglio 2003, n. 4282; Sezione IV, 22 settembre 2005, n. 4989),  ha altresì specificato come detti criteri possano essere dettati anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purchè prima della loro correzione, ma senza che da si possa in assoluto prescindere.


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