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Integra il reato di molestia fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa

Pubblicato il: 04/04/2009



Per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Ne consegue che integra il reato di molestie fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa. Ciò in quanto il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).




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