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L'apposizione del voto numerico nei concorsi pubblici garantisce il rispetto dell'obbligo di motivazione

Pubblicato il: 27/03/2007



Nelle procedure concorsuali, l'attribuzione di un voto numerico soddisfa sufficientemente l’ obbligo di motivazione. Né la mancata formulazione di alcun giudizio ovvero l' assenza di segni di correzione sull' elaborato comportano la violazione dell'obbligo di motivazione. Il voto numerico deve ritenersi in ogni caso legittimo ove costituisca applicazione dei criteri preventivamente enunciati.
E’ quanto statuito dal TAR di Pescara che con sentenza n. 77 del 01/02/2007 ha rigettato il ricorso promosso da un architetto contro il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto non aveva ritenuto soddisfacente l’elaborato tecnico dal medesimo redatto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 del D.M. 9 settembre 1957, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’ eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per illogicità e per ingiustizia manifeste, lamentando le seguenti circostanze:
a) che era stato violato l’obbligo di motivazione in quanto sul proprio elaborato non vi erano segni
di correzione o un voto o un giudizio;
b) che non gli era stato comunicato il voto attribuito;
c) che non erano stati preventivamente fissati dalla Commissione dei criteri di valutazione, né che i
criteri gli erano mai stati comunicati.
Il TAR, nella sentenza in commento ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine a tale problematica, ha da ultimo chiarito che anche successivamente alla entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico e discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione stessa, senza necessità di ulteriori spiegazioni, e ciò in quanto detto voto numerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività valutativa dell’Amministrazione, assicura la necessari chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (così, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2006 n. 2162, 14 aprile 2006 n. 2127, 14 marzo 2006 n. 1284, 4 novembre 2005 n. 5259 e 14 ottobre 2005 n. 5709).


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