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Non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l’azienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni all’immagine per essere stato mandato via anticipatamente

Pubblicato il: 09/07/2009



In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione delle somme percepite dal contribuente in risarcimento del danno all'immagine e del danno biologico subiti a causa dell'interruzione anticipata del suo rapporto lavorativo, vale il principio secondo il quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, dal che discende che la questione relativa all'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore o professionista a titolo risarcitorio non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendosi verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva, e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte, affermarsi la tassazione della relativa indennità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 10972)







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