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Se Il datore di lavoro licenzia l'extracomunitari è giusto negare la regolarizzazione

Pubblicato il: 25/07/2009



E' improcedibile il ricorso esperito avverso il diniego del titolo di soggiorno ove le parti non sia siano presentate in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno. La disciplina normativa di cui all'art. 1, comma 5°della legge n. 195 del 2002, riconnette infatti l'automatica dichiarazione di improcedibilità del ricorso e l'archiviazione della domanda alla mancata presentazione delle parti per la formalizzazione del contratto. Peraltro, nel caso in cui sia lo stesso cittadino extracomunitario ad ammettere che l'assenza del datore di lavoro al tavolo del Prefetto sia determinata dalla risoluzione del rapporto di lavoro già in epoca precedente e dalla volontà da questi manifestata, di non rinnovare il rapporto di lavoro, rappresenta una circostanza dalla quale non si può prescindere ed in quanto tale determinante ai fini del diniego. In tal caso, infatti, viene meno il presupposto fondamentale in forza del quale si può procedere alla regolarizzazione, ossia l'esistenza di un regolare contratto di lavoro.
(Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 17 aprile 2009, n. 2323)

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