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Il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo

Pubblicato il: 28/07/2009



Dal combinato disposto dell'art. 14 del d.P.R. 395/95, dell'art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell'art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3637). Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 3, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 1451; conf. Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636)



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