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Ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie

Pubblicato il: 30/07/2009



In tema di agevolazioni tributarie, in base al combinato disposto degli artt. 46, commi primo e quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata del 4% (previsto dal n. 21, parte seconda, tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici), e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie riscontrate. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, relativamente ad una compravendita di immobili per i quali erano state riscontrate difformità rispetto alla concessione edilizia, aveva sospeso l'efficacia di rettifiche dell'aliquota IVA, portata dall'Ufficio dal 4% al 19%, con conservazione provvisoria dei benefici fiscali dell'aliquota agevolata, benefici subordinati, in via definitiva, all'esito delle domande di sanatoria edilizia (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9383).


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