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I sindaci e gli amministratori della società fallità sono responsabili per le perdite riconducibili alla mala gestio

Pubblicato il: 26/09/2009



Nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la mala gestio va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18231)

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