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Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato

Pubblicato il: 25/10/2009



Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)

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