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Affinchè la condotta di dare alloggio ad uno straniero senza permesso di soggiorno integri reato occorre che vi sia stata la volontà di trarre un ingiusto profitto

Pubblicato il: 25/10/2009



Nel reato previsto dall'art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (t.u. della disciplina dell'immigrazione), come introdotto dalla novella del D.L. n. 92 del 2008 conv. con modd. dalla L. n. 125 del 2008, la condotta del dare alloggio a titolo oneroso ad uno straniero privo del titolo di soggiorno e del cedere a questi in locazione un immobile sono entrambe qualificate dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 7 maggio 2009, n. 19171)


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