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In tema di licenziamento illegittimo, ha diritto ad essere risarcito il lavoratore che subisca un danno dal ritardato pagamento dell'indennità sostitutiva

Pubblicato il: 04/12/2009



Nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennita' sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennita' il datore e' obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342). Il sistema dell'articolo 18 cit. si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo, ed impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell'indennita' in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex articolo 429 c.p.c.. Ne deriva che se il ritardo nell'adempimento produce un danno, questo deve l'ammontare essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 novembre 2009, n. 24199

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