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L'inclusione nel cosiddetto "pro rata" Iva va verificata in relazione alla effettiva attività svolta dall'azienda e non quella indicata dallo statuto

Pubblicato il: 25/12/2009



L'inclusione nel cosiddetto "pro rata" Iva va verificata in relazione non tanto all'astratta definizione di attività contenuta nell'oggetto sociale, quanto all'effettiva attività materialmente posta in essere dal contribuente. Per verificare, infatti, se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale di imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto "pro rata"), occorre avere riguardo non già all'attività definita nell'atto costitutivo, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa. Pertanto, l'adozione - seppure non formalmente comunicata - di una contabilità separata, giustifica l'impresa dall'esclusione dal pro rata di alcune operazioni attive non proprie dell'effettiva attività esercitata. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 settembre 2009, n. 19484

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