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Anche nel pubblico impiego privatizzato va retribuito lo svolgimento di mansioni superiori

Pubblicato il: 25/12/2009



Ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52, del decreto legislativo n. 165/2001) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. applicabile anche al pubblico impiego, ma senza che ciò necessariamente si traduca in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante "la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza". Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2009, n. 20845

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