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Donazione di beni alle onlus

Pubblicato il: 07/01/2010



Secondo quanto ricordato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 26 marzo 2008 n. 26/E, in relazione a questa fattispecie le novità sono quattro e precisamente: 1. si deve trattare di beni «non di lusso», prodotti o commercializzati dall'impresa (diversi da quelli farmaceutici o alimentari), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione (in precedenza, non era prevista alcuna limitazione in relazione alla natura e alle caratteristiche dei beni); 2. il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente non deve superare il 5% del reddito d'impresa dichiarato (è stato quindi superato il limite di 2 milioni di lire). Per "costo specifico" deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono, quindi, a comporre il valore di quest'ultimo (come chiarito anche nella circolare n. 168/E del 1998). Non è stato invece precisato come si deve comportare l'impresa in perdita, che non ha reddito (in questo caso, l'agevolazione sembra non applicabile); 3. la cessione gratuita non concorre con il limite di deducibilità previsto per le donazioni alle onlus dall'articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir (2.065,83 euro o il 2% del reddito d'impresa). La previsione costituisce, quindi, un'agevolazione a sé stante; 4. i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell'Iva. È invece una conferma, rispetto alla formulazione precedente, la circostanza che i beni ceduti gratuitamente alle onlus non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e, quindi, non vengono considerati ricavi ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir. L'Agenzia delle entrate fa presente che i beni ceduti alle onlus non possono più essere commercializzati o comunque ceduti dalla onlus beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Tale circostanza deve essere attestata nella dichiarazione che la onlus destinataria dei beni deve rilasciare all'impresa donante, in base a quanto prevede il comma 4 dell'articolo 13 del Dlgs 460/1997. Agenzia delle entrate - Circolare 26 marzo 2008 n. 26/E

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