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Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Pubblicato il: 08/01/2010



Con la circolare 22/E vengono aggiornate le istruzioni, gia' impartite con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, per l'espletamento dell'attivita' di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale a seguito delle novita' introdotte con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, n.266. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e ottenere l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, e' necessario, articolo 1 del D.M. 18 luglio 2003 n.266, inoltrare un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente. L'articolo 3, ha introdotto un controllo preventivo in ordine alla sussistenza di requisiti formali, da svolgere prima di procedere all'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe delle ONLUS. La comunicazione, deve essere redatta su un modello approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 ed a cui deve essere allegata, in alternativa allo statuto o all'atto costitutivo, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta secondo le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'iscrizione del soggetto all'anagrafe delle ONLUS si ottiene a seguito dell'esito favorevole del controllo preventivo ovvero dall'inutile decorso dei termini previsti dall'articolo 3 del decreto n. 266 del 2003. Gli effetti dell'iscrizione, dunque possibilita' di usufruire delle agevolazioni, retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione, articolo 4 comma 1 del citato decreto. L'organizzazione, nel caso di esito sfavorevole al controllo preventivo, puo' produrre una nuova comunicazione, completa della documentazione richiesta dall'articolo 2, che costituira' il nuovo punto di riferimento per la decorrenza degli effetti dell'eventuale iscrizione. Con l'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 vengono disciplinati i casi di cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS. La mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, puo' essere accertata all'origine o in seguito all'iscrizione.Nel primo caso la mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali determina la decadenza totale dalle agevolazioni fruite. La sopravvenuta mancanza dei requisiti emergente da controlli successivi all'avvenuta iscrizione dell'organizzazione comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali dalla data in cui i requisiti sono venuti meno. Infine le Direzioni Regionali devono ricevere, necessariamente, parere dell'Agenzia per le ONLUS prima di comunicare al soggetto interessato l'esito sfavorevole del controllo formale o del controllo sostanziale. Agenzia Entrate -Circolare del 16/05/2005 n. 22

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