sponsorizzato, possa essere considerato costo diretto dell'esercizio in
quanto correlato direttamente ai ricavi della stessa X.Z.Y.. srl.
E' indubbio che la erogazione da parte di X.Z.Y. del contributo per
la realizzazione del progetto umanitario rappresenta un elemento essenziale,
indispensabile per il raggiungimento dell'accordo tra le parti e nasce dai
rapporti obbligatori reciproci pattuiti nel contratto stesso.
Non resta che verificare, chiarito che il costo e' senz'altro
inerente ai sensi del 5 comma dell'articolo 75 del TUIR, quale sia la
natura di detto costo.
Tra l'altro, su una problematica analoga, esiste un pronunciamento
del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere
n. 1 del 12 febbraio 2001), in base al quale determinate spese, in quanto
connesse direttamente alla produzione di ricavi, sono da considerare
interamente deducibili dal reddito come costi inerenti ad una particolare
tecnica di vendita.
E' da osservarsi che il compenso percepito da X.Z.Y.. per la
realizzazione della campagna pubblicitaria e' commisurato anche al
contributo erogato da X.Z.Y.. stessa al sostegno della iniziativa umanitaria
cui e' abbinato il marchio e il prodotto dell'azienda sponsor.
Nella fattispecie rappresentata, la societa' istante riceve per le
prestazioni da svolgere in favore della committente un corrispettivo che
fattura per l'intero importo e che e' comprensivo, comunque, della quota
parte (contributo) che la X.Z.Y..Srl non trattiene per se' ma ha l'obbligo
contrattuale di devolvere all'ente non profit destinatario finale del
progetto di utilita' sociale.
In definitiva, essendo l'utile della societa' istante costituito dalla
differenza tra il totale del corrispettivo pattuito e la parte di contributo
erogato, la scrivente ritiene corretto considerare tale spesa come costo
interamente deducibile dal reddito dal momento che il suo sostenimento,
oltre ad essere elemento indispensabile per la conclusione del contratto, e'
connesso direttamente alla particolare attivita' pubblicitaria in concreto
esercitata.
Per completezza di trattazione e' opportuno svolgere, in fine, talune
considerazioni che attengono alla posizione fiscale degli enti non profit
coinvolti nell'operazione in esame.
Ritiene la scrivente che, consentendo l'utilizzo della propria
denominazione dietro versamento di una somma di denaro (sia pure devoluta a
favore di terzi), l'ente non profit (ente non commerciale in genere) ponga
in essere un'attivita' riconducibile nello schema negoziale della
sponsorizzazione, che rileva, ai fini fiscali, come attivita' commerciale.
Solo qualora l'iniziativa assunta, che preveda tra l'altro la
possibilita' di associare il marchio dell'impresa al logo dell'ente non
profit, fosse riconducibile nell'ambito di una raccolta occasionale di
fondi, promossa dallo stesso ente, si potrebbe ritenere che i proventi
(contributi) in questione non assumano rilevanza reddituale. A tal fine
sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente
liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza
della somma versata dall'impresa rispetto al valore economico della
prestazione pubblicitaria ricevuta, nonche' la ricorrenza degli altri
presupposti per l'applicazione dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a) del
TUIR, secondo il quale "Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione".
La suddetta disposizione, come e' noto, e' applicabile non solo agli
enti non commerciali, ma, in virtu' del rinvio operato dall'art. 26 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, anche alle Onlus.
Si segnala al riguardo che qualora l'ente che concede l'utilizzo del
proprio marchio sia una Onlus, detta attivita' (a meno che non rientri nelle
condizioni e limiti previsti dall'art. 108, comma 2-bis lett. a) del TUIR)
dovrebbe ritenersi ad essa non consentita, pena la perdita della qualifica
di Onlus.
L'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 460 del 1997,