organizzazioni non governative sono da considerarsi attivita' di natura non
commerciale;
- l'art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella
A, parte seconda, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis),
assoggettando all'aliquota del 4% le prestazioni di carattere
socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.
Tale voce 41-bis) della Tabella A e' stata oggetto di numerosi
interventi modificativi, da ultimo apportati dall'art.4-bis del decreto legge
2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.507, in base
al quale risultano attualmente assoggettate all'aliquota del 4% le prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani
ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disasattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna
applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali di cui alla legge n.381
del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto legislativo n.460
del 1997.
Dette societa' cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette
prestazioni la disposizione di cui art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del
1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti dall'applicazione
dell'I.V.A, mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la
disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8,
del decreto legislativo n.460 del 1997.
Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative,
anche se non e' configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non
necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le modalita' indicate dal
regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, disciplinante le
opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge
nell'anno solare. Cio' risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che
richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle
caratteristiche del tributo, essendo l'I.V.A. un'imposta che si determina
nell'arco di un intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.
Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda
applicare l'aliquota I.V.A. del 4% ad alcune prestazioni di carattere
socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.381 del 1991, non potra'
avvalersi nel corso dello stesso anno d'imposta delle disposizioni esentative
previste dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter), per altre
prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori prestazioni educative.
Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le
organizzazioni non governative non possono avvalersi, nello stesso anno
d'imposta, delle disposizioni recate dall'art.14 del decreto legislativo n.460
del 1997 unitamente alle norme dell'art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991
e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, che
rispettivamente le riguardano.
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A..
L'art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997 contiene una
disposizione agevolativa in materia di osservanza degli obblighi contabili
prescritti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi, mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale,
le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali svolte dalle ONLUS
elencate dall'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del
1997.
Sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi
le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali.
Permane, tuttavia, per tutte le attivita' di natura commerciale, sia
istituzionali che connesse, l'obbligo di emissione della fattura prevista
dall'articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, qualora non ricorrano i
presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso decreto,
come, si evince dal disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo
in esame.
Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate
dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, indipendentemente