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In materia di contratto di agenzia, la violazione da parte del del preponente del diritto di esclusiva avvenuta in modo sporadico non legittima la risoluzione del contratto

Pubblicato il: 12/01/2010



Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'articolo 2119 del Cc, previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo. Ne consegue che, secondo la Corte di Cassazione, non sono idonee a concretare giusta causa di recesso la violazione da parte del preponente del diritto di esclusiva avvenuta in modo sporadico e di scarsa incidenza sull'economia complessiva del rapporto o il fatto del preponente che solleciti il pagamento di importi già incassati a causa di disguidi amministrativi che concreterebbe secondo l'agente condotta diffamatoria presso i clienti a danno di quest'ultimo. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 aprile 2009, n. 8948

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