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Colui che abusa ripetutamente di sostanze alcoliche e di stupefacenti e che non è in grado di provvedere a sè stesso può essere inabilitato

Pubblicato il: 13/01/2010



La nozione di infermità mentale concerne una menomazione psichica - non necessariamente coincidente con il concetto di malattia accolto dalla scienza medica - talmente grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, avente altresì il carattere di abitualità, tale da costituire l'habitus normale del soggetto, ancorché in presenza di lucidi intervalli, così da sussistere in particolare al momento della decisione. La incapacità conseguente a siffatta infermità può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti concernenti la cura della persona o all'adempimento dei doveri familiari, o ancora la vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti. Nella fattispecie, stante la soggezione del richiedente ad episodi frequenti e ripetuti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, nonché la sussistenza della patologia della depressione maggiore, si impone la chiesta pronuncia di inabilitazione. Tribunale Monza Sezione 4 Civile, Sentenza del 14 settembre 2009, n. 2547

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