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Meno forza al preliminare trascritto

Pubblicato il: 20/01/2010



Con la sentenza in epigrafe indicata la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, in caso di fallimento del costruttore, il credito garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito del promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare nei registri immobiliari. Sfuma quindi la speranza degli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, che abbiano trascritto nei registri immobiliari il contratto preliminare, di vedersi preferiti alle banche nel caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Costoro parteciperanno quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se c'è ancora capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari (capienza che di solito si rivela irrisoria se non inesistente). La questione era nata per l'effetto dell'introduzione nel codice civile dell'art.2645-bis (ad opera dell'art.3 del D.L. 669/96 convertito nella L.30/97), che aveva consentito la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari (aventi effetti solo obbligatori) ed aveva quindi operato una vera e propria rivoluzione epocale (in quanto tale trascrizione è sempre stata consentita solo per contratti ad effetti reali). La tutela che con l'introduzione di tale articolo si intendeva offrire risulta ora, dopo la sentenza in esame "annacquata", in quanto in caso di fallimento dell'impresa edile, l'acquirente della casa non è più il primo creditore. Ciò sulla scorta della motivazione che, secondo la Suprema Corte, va distinto il privilegio dettato in considerazione di interessi della collettività in generale (il quale ai sensi dell'art.2748 codice civile, prevale sulle ipoteche anche se iscritte in epoca antecedente al sorgere del privilegio stesso, salva espressa disposizione di legge), dal privilegio dettato a tutela di interessi particolari (come quello del promissario acquirente, in esame) il quale nasce per effetto di una formalità pubblicitaria (la trascrizione nei registri immobiliari) e deve quindi seguire i principi generali della pubblicità stessa ed in particolare quello della prevalenza di chi per primo si manifesta nei pubblici registri. Corte di Cassazione Sezioni Unite n.21045 del 01.10.2009.

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