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E' illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazion

Pubblicato il: 28/01/2010



È illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che, agendo come hosting provider, consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazione economica in Italia. Qualora vi sia una notevole pubblicizzazione commerciale sulle pagine web in cui compaiono i video illecitamente inseriti, infatti, non possono essere validamente invocati né il diritto di cronaca a scopo informativo né il diritto di critica o di discussione. Ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non rileva poi il luogo in cui sia collocato il server sul quale vengono caricati i video, dovendosi aver riguardo, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla Corte di giustizia, al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito (cosiddetto danno-conseguenza). Inoltre, non può sostenersi, a fronte di ripetuti solleciti a rimuovere i filmati tutelati dal diritto d'autore, l'esenzione da responsabilità del provider che, invece, senz'altro sussiste allorquando quest'ultimo sia consapevole della presenza di materiale sospetto e si astenga dall'accertarne l'illecito inserimento e dal rimuoverlo (in base a tali principi, il giudice, su istanza cautelare promossa dalla società proprietaria dell'emittente televisiva Canale 5, ha ordinato alle società proprietarie dei siti YouTube e Google l'immediata rimozione dai server e l'immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative alla decima edizione del reality show televisivo Grande Fratello, inibendo altresì il proseguimento della violazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del programma predetto). Tribunale Roma Sezione 9 Civile, Ordinanza del 16 dicembre 2009

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