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La tardiva assunzione di un dipendente pubblico motivata dalla illegittima esclusione dal concorso non giustifica ex se il risarcimento del danno

Pubblicato il: 21/02/2010



L'errore compiuto dall'Amministrazione relativamente all'esclusione del ricorrente dal concorso per titoli, ed il conseguente ritardo con cui lo stesso sia stato assunto, a seguito del tempestivo provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto di esclusione, non attribuisce al candidato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del ritardo con il quale sia stato immesso in servizio. Difatti, perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre che l'atto illegittimo sia qualificabile anche come atto illecito ed in quanto tale lesivo dell'interesse legittimo vantato dall'istante. Perché ciò sia possibile, però, occorre accertare l'elemento psicologico con il quale la P.A. ha agito, ossia la colpa ovvero il dolo. Nel caso di specie non è ravvisabile né il dolo, né la colpa, essendo incorsa, al P.A., in un errore interpretativo dovuto al numero eccessivamente elevato dei candidati, peraltro prontamente eliminato in sede di autotutela. Consiglio di Stato Sezione 4, Sentenza del 5 febbraio 2009, n. 657

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