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Il limite di dieci anni nell'ambito dei quali il beneficiario del contributo per le ristrutturazioni è tenuto a dare in locazione l'abitazione ristrutturata o ad abitarla personalmente può essere incrementato dall'Amministrazione comunale

Pubblicato il: 21/03/2010



L'art. 11, comma 6, lett. b), della legge n. 798 del 1984 dispone l'obbligo per i beneficiari dei contributi di "abitare o utilizzare gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto". Il limite di dieci anni imposto dalla legge è minimo e l'Amministrazione comunale ha il potere di aumentarlo a seconda di circostanze che ricadono nella propria sfera discrezionale. In tal caso se tale termine non viene rispettato il beneficiario decade dal'agevolazione. Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 1060

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