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Va rigettata la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del silenzio - rigetto alla domanda di iscrizione nell'Albo delle Imprese

Pubblicato il: 25/03/2010



Non è fondata la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente relativamente ai danni che assuma di aver subito per effetto del silenzio - rigetto serbato in merito al ricorso proposto all'Albo Nazionale avverso il diniego di iscrizione alla sezione regionale dell'Albo delle imprese dedite alla gestione dei rifiuti ed al conseguente ritardo dell'iscrizione, ove siffatta pretesa non risulti adeguatamente provata. La risarcibilità del danno da ritardo presuppone, infatti, che sia fornita la prova dell'ascrivibilità del ritardo a colpa dell'Amministrazione; ciò non sussiste nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il ricorrente abbia contribuito al ritardo omettendo di produrre l'autorizzazione della vettura in uso al trasporto di cose. Detta circostanza deve ritenersi idonea ad escludere la colpa dell'amministrazione con conseguente infondatezza del gravame esperito. Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 17 settembre 2009, n. 5546

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