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Accertamento delle imposte sui redditi e domicilio fiscale persone fisiche

Pubblicato il: 20/04/2010



Massima - Ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973, la persona fisica che, dopo la presentazione della dichiarazione abbia trasferito la propria residenza anagrafica all'estero, ha il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato). Pertanto, ove la notificazione dell'avviso di accertamento fiscale non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all'estero del contribuente, essa non deve essere eseguita nelle forme consolari (ed anzi la notifica tramite il Consolato sarebbe inesistente), ostandovi la previsione dell'art. 60, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 600 del 1973, ma, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell'esecuzione di adeguate ricerche nel detto comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l'affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000 (art. 6, comma 1), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con l'interesse fiscale dello Stato. Sent. n. 25095 del 27 novembre 2006 (ud. del 23 ottobre 2006) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Botta

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