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Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno

Pubblicato il: 06/05/2010



Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098; 12 marzo 2003, n. 3654; 13 maggio 2005, n. 10118; 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. Sez. un. 26 giugno 2007, n. 14712), il disposto dal Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2, - applicabile anche all'assegno circolare in virtu' dei richiamo del successivo articolo 86 - va interpretato nel senso che esso, disponendo che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento del pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile dettata dall'articolo 1992 cod. civ., sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'articolo 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente. E cio' nel senso che, nel caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo non e' liberata dall'obbligazione finche' non paghi all'ordinatario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l'incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell'errore d'identificazione del prenditore. Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'articolo 43 da luogo, pertanto, a responsabilita' della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 31 marzo 2010, n. 7949

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