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Se il curatore ha optato per lo scioglimento del contratto di leasing il concedente ha solo diritto alla restituzione del bene ed un diritto eventuale di insinuarsi nel passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato

Pubblicato il: 12/05/2010



Qualora il curatore opti per lo scioglimento del contratto di leasing, il concedente non ha alcun diritto alla restituzione dei canoni residui, che l'utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria; ha soltanto diritto alla restituzione del bene e un diritto eventuale di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minor somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene. Pertanto, intervenuto lo scioglimento del contratto, il concedente non ha alcun potere di chiedere l'ammissione al passivo per una somma corrispondente all'importo dei canoni, che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere in una situazione di normale svolgimento del contratto, trattandosi di un credito del quale, con la cessazione dell'utilizzazione del bene concesso in locazione finanziaria, viene meno l'esigibilità, subentrando al regolamento contrattuale un diverso assetto degli interessi delle parti regolato direttamente dalla legge, per cui residua al concedente il solo diritto di insinuarsi al passivo in un secondo momento qualora, allocato nuovamente il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4862

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