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Ai fini del risarcimento del danno da mobbing non sono sufficienti le continue vessazioni ma occorre provare la sussistenza di un danno alla salute

Pubblicato il: 17/05/2010



Per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'articolo 2087 c.c, deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalita' del medesimo. E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilita' della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti: a) la molteplicita' di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalita' del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrita' psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioe' dell'intento persecutorio. E' stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causale da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimita' se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. n. 3785/2009, n. 22893/2008, n. 22858/2008). Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 marzo 2010, n. 7382

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