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L'insegnante ha uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona

Pubblicato il: 19/05/2010



In tema di responsabilita' civile di cui all'articolo 2048 c.c., e' ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilita' dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumita' nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi puo' dare luogo ad una responsabilita' di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nol quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 aprile 2010, n. 9906

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