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Ai fini del risarcimento del danno da lesione alla reputazione occorre fornire una prova concreta

Pubblicato il: 27/05/2010



La domanda diretta a far dichiarare che l'opera letteraria, come concepita e realizzata dall'autore, viola il diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell'art. 2043 cod.civ., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica. Ne consegue che la lesione alla reputazione ed il danno ad essa derivato vanno provati. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7635

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