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Se le opere di "ristrutturazione" sono difformi dal manufatto precedente in assenza di permesso di cistruire si configura il reato il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42

Pubblicato il: 29/05/2010



Nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, volumetria e sagoma devono rimanere identiche mentre si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Ne consegue che, se il risultato finale dell'attività demolitorio-ricostruttiva non coincide nella volumetria e nella sagoma con il manufatto precedente, l'intervento deve essere qualificato come nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire costruire la cui mancanza fa scattare la sanzione penale. Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 27 aprile 2010, n. 16393

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