Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15165/2009 proposto da:
EQ. GE. S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI (OMESSO) ((OMESSO)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 18, presso EQ. GE. S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CASSONI SANDRA, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PA. LU. ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1853/2008 del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il 22/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito l'Avvocato Paolo PANNELLA per delega dell'avvocato Sandra Cassoni;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.O.).
RILEVATO IN FATTO
Il sig. Pa.Lu. ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una sua autovettura, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86.
Il giudice adito, rigettando in parte l'eccezione di (totale) difetto di giurisdizione, sollevata dalla Eq. Ge. spa - Agente della Riscossione, si e' pronunciato sulla legittimita' del provvedimento impugnato, soltanto nei limiti in cui il fermo serva a garantire crediti extratributari (per i quali non e' competente il giudice tributario), annullando, entro tali limiti, il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo "in caso di riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada".
L' Eq. ricorre per la cassazione della decisione del giudice di pace, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.
Nessuna attivita' difensiva ha svolto la parte intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non puo' trovare accoglimento.
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, la societa' ricorrente prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, nel caso di impugnazione di un semplice preavviso di fermo, debba ravvisarsi la competenza del giudice tributario o la diversa competenza del giudice ordinario". Il quesito e' inammissibile per la sua genericita' ed astrattezza, mancando il riferimento alla fattispecie concreta. Non viene precisato, infatti, se nella specie, secondo la parte ricorrente, si discuta o meno soltanto di debiti tributari o anche di debiti di altro tipo. Il quesito non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro assolutamente corretta, secondo la quale al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario giudica delle altre materia nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada). In altri termini, il giudice di merito ha tenuto discinte le obbligazioni tributarie da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste ultime.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo
615 c.p.c., la societa' ricorrente prospetta il seguente quesito di diritto "se il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo che, quale atto preordinato all'espropriazione forzata e, comunque, alla realizzazione di un credito e' atto impugnabile". L' Eq. prospetta, sostanzialmente la tesi della non impugnabilita' di un atto considerato meramente preparatorio,, in relazione al quale il destinatario non avrebbe alcun interesse ad impugnare. In realta', l'atto impugnato (il cui esame e' consentito in relazione al giudizio di ammissibilita' del ricorso introduttivo) contiene (oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedere alla iscrizione del "fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione". Quindi, l'atto impugnato vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento). Di qui l'interesse ad impugnare. Peraltro, a seguire la tesi opposta, il contribuente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare direttamente l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso. E' noto che il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 86, comma 2, in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50), e' stato superato dalla prassi di invitare ulteriormente l'obbligato ad effettuare il pagamento, comunicando contestualmente che alla scadenza dell'ulteriore termine si procede all'iscrizione del fermo (si tratta di prassi notorie che traggono origine da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate alle societa' di riscossione, altrettante notorie, fornite con nota 57413 del 9 aprile 2003 e ribadite con risoluzione del 9 gennaio 2006, n. 2). Quanto alla specifica e diretta impugnabilita' del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. Sez. 2 , 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso la impugnabilita' del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. secondo il quale "Il preavviso di fermo amministrativo
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria e' impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex articolo
100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001, n. 448" (Cass. 10672/2009). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.
Ne deriva che la tesi della non impugnabilita' del preavviso, prospettata con il secondo motivo, non puo' trovare accoglimento.
Infine, con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione (omissione, insufficienza e contraddittorieta') e viene prospettato alla Corte il seguente quesito di diritto: " se il preavviso e' l'unico provvedimento contro il quale il debitore puo' opporsi, oppure se il destinatario del preavviso di fermo debba invece attendere che il fermo venga effettivamente iscritto". A parte i profili di inammissibilita' del motivo con il quale viene contraddittoriamente prospettata la omissione (carenza) della motivazione e, contemporaneamente, la sua contraddittorieta' (sovrabbondanza); a parte che a fronte di una censura formulata ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene indicato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma viene invece prospettato un quesito di diritto (altro profilo di inammissibilita'), il motivo e' infondato. Infatti, come gia' e' stato detto, il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimita' sostanziale della pretesa che e' alla base del preannunciato provvedimento cautelare.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, senza la liquidazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita' processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.