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La testimonianza del minore abusato è valida, anche laddove gli siano state poste domande suggestive.

Pubblicato il: 04/06/2010



Le prescrizioni contenute nella c.d. "Carta di Noto", pur essendo tale atto di autorevolissima rilevanza nella interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione dei minori, rappresentano delle mere indicazioni metodologiche non tassative, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta la nullita' dell'esame, sia perche', in virtu' del principio di tassativita' delle nullita' vigente nel codice di rito, l'inosservanza di tali prescrizioni non e' riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'articolo 178 c.p.p., sia perche', come si e' detto, ai principi posti dalla "Carta di Noto" non puo' riconoscersi alcun valore normativo, trattandosi di "suggerimenti diretti a garantire l'attendibilita'... delle dichiarazioni" del minore e la "protezione psicologica" dello stesso, come si legge nella premessa della Carta stessa (cfr. Cass. Sez. 3, 14/12/2007 n. 6464, Granillo; Sez. 3, 10/4/2008 n. 20568, Gruden ed altro). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 9157

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