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Lo spacciatore risponde della morte del cliente se l'evento era da lui prevedibile

Pubblicato il: 17/06/2010



Nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilita' penale dello spacciatore ai sensi dell'articolo 586 c.p. per l'evento morte non voluto richiede: a) che sia accertato il nesso di causalita' tra cessione e morte; b) che tale nesso non sia interrotto da cause eccezionali sopravvenute; c) che l'evento morte si in concreto rimproverabile allo spacciatore, accertando in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 20 maggio 2010, n. 19090

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