Il regime giuridico contenuto nelle Direttive comunitarie, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, deve essere applicato, essendo ancora pendente la controversia sul debito d'imposta, nel giudizio di cassazione anche indipendentemente da uno specifico motivo o da
un'espressa istanza di parte e, quindi, senza la necessità di una valutazione sull'autosufficienza del ricorso [applicazione alla disciplina dell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e
n. 85/303/CEE). (1)
Il regime giuridico contenuto nell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335/CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, deve essere applicato in conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'incorporazione di
una società il cui capitale è interamente detenuto dall'incorporante non determina alcun trasferimento di capitali (fenomeno che le Direttive intendono favorire), e quindi non può beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista da tale normativa. (2)
Sent. n. 26948 del 18 dicembre 2006 (ud. del 6 luglio 2006)
della Corte Cass., SS.UU. - Pres. Carbone, Rel. Altieri
Imposte e tasse - Normativa comunitaria - Applicazione - Inderogabilità -
Giudizio di cassazione - Art. 4 della Direttiva del 17 luglio 1969,
n. 69/335/CEE
Imposta di registro - Agevolazioni per le fusioni di società - Società
incorporata - Pacchetto azionario interamente posseduto dalla incorporante -
Inapplicabilità - Art. 7 della L. n. 218 del 30 luglio 1990
Massime - Il regime giuridico contenuto nelle Direttive comunitarie,
così come interpretato dalla Corte di Giustizia, deve essere applicato,
essendo ancora pendente la controversia sul debito d'imposta, nel giudizio
di cassazione anche indipendentemente da uno specifico motivo o da
un'espressa istanza di parte e, quindi, senza la necessità di una
valutazione sull'autosufficienza del ricorso [applicazione alla disciplina
dell'
art. 4, nn. 1, lettera
c), e 2, lettera
b), della Direttiva
n. 69/335CEE, così come modificata dalle Direttive
n.
73/80/CEE e
n.
85/303/CEE).
(1)
Il regime giuridico contenuto nell'
art. 4, nn. 1, lettera c), e 2,
lettera
b), della Direttiva n. 69/335/CEE, così come modificata dalle
Direttive
n.
73/80/CEE e
n.
85/303/CEE, deve essere applicato in conformità
all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'incorporazione di
una società il cui capitale è interamente detenuto dall'incorporante non
determina alcun trasferimento di capitali (fenomeno che le Direttive
intendono favorire), e quindi non può beneficiare dell'agevolazione fiscale
prevista da tale normativa.
(2)
1. Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso
della P. S.r.l. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza
presentata dalla società per ottenere il rimborso dell'imposta di registro
pagata oltre quella in misura fissa, a seguito dell'atto di fusione del
novembre 1993, con cui venivano incorporate nell'istante le società P.A.
S.p.a. e F. S.p.a.
Proponeva appello l'ufficio, deducendo:
- il nuovo criterio di tassazione degli atti di fusione, modificato
dall'
art. 10, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, col quale venivano
trasposte le Direttive
n.
69/335/CEE e
n.
85/303/CEE, decorreva dal giugno
1996, e non era, pertanto, applicabile al caso di specie;
- le disposizioni delle predette Direttive, invocate dalla società e
poste a base della decisione di primo grado, non erano immediatamente
applicabili, in quanto non incondizionate e sufficientemente precise.
Con sentenza 23 aprile-30 ottobre 2001 la Commissione tributaria
regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello, osservando che le norme
della Direttiva
n.
69/335/CEE, modificata dalle Direttive
n.
73/80/CEE e
n.
85/303/CEE, in quanto stabilivano l'esenzione delle operazioni di fusione
dal 1° gennaio 1986, erano sufficientemente chiare, per cui dovevano essere
immediatamente applicate nell'ordinamento statale, secondo il principio
affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 168 del 1991.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di
un motivo e di memoria.
La P. S.r.l. resiste con controricorso.
2. Il motivo di ricorso
Denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 4,
7 e
12 della
Direttiva n. 69/335/CEE;
7, comma 1, della L. n. 218 del 1990, in relazione
agli
artt. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3), del codice
di procedura civile, le Amministrazioni ricorrenti deducono che la
disposizione dell'
art. 7 della Direttiva n. 69/335/CEE non poteva essere
applicata, perché l'aliquota ivi prevista era subordinata alla condizione
che i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di
quote sociali. Tale requisito è rimasto vigente anche dopo le modifiche
introdotte con le Direttive
n.
73/80/CEE e
n.
85/303/CEE, la prima
disponente una riduzione dell'aliquota, la seconda l'esenzione.
Essendo l'incorporante già proprietaria del 100 per cento del capitale
delle società incorporate, la fusione non ha comportato alcun aumento del
capitale sociale, con conseguente esclusione di qualsiasi attribuzione di
quote o azioni alla società incorporante. Viene, in proposito, invocata la
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 27 ottobre 1998 in
causa C-152/97,
Agas c. Amministrazione finanziaria, nella quale è stato
esplicitamente affermato che le predette Direttive non ostano alla
riscossione di un'imposta di registro in caso di incorporazione di società
da parte di un'altra società che già ne detiene la totalità delle azioni o
delle quote.
Secondo l'Avvocatura, l'applicazione di tale principio sarebbe
consentita anche in cassazione, pur essendosi la difesa dell'ufficio nei
precedenti gradi di giudizio limitata a contestare l'immediata applicabilità
della Direttiva. Infatti, il principio
jura novit curia comporta che il
giudice ha l'obbligo di verificare anche d'ufficio se le norme di diritto
interno siano o meno compatibili col diritto comunitario, e, secondo Cass.,
n. 4555/2001, tale verifica non può essere condizionata alla deduzione di
uno specifico motivo.
3. Il contrasto di giurisprudenza
Sulla questione dell'esenzione, e particolarmente se la regola enunciata
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sia o meno applicabile ove per
la prima volta dedotta in cassazione, si sono formate due linee contrastanti
nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte. Con ordinanza 30
maggio 2005,
n. 11425, la Sezione tributaria della Corte rimetteva,
pertanto, la causa al Primo Presidente, il quale, a sua volta, l'assegnava
alle Sezioni Unite.
Secondo un primo indirizzo, ove la circostanza dell'intero possesso del
capitale da parte dell'incorporata sia stata dedotta per la prima volta in
Cassazione e la stessa non risulti da un accertamento di fatto contenuto
nella sentenza impugnata e non sia stata dedotta nei precedenti gradi di
giudizio, non può essere rilevata in sede di legittimità. Secondo alcune
pronunce, la deduzione, per la prima volta in sede di illegittimità,
dell'inapplicabilità del divieto di imposizione nel caso di specie è
inammissibile, ove non risulti dall'accertamento di fatto contenuto nella
sentenza impugnata e non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Tali decisioni si basano su diverse
rationes decidendi. Alcune sentenze
(n. 1752, n. 2015, n. 2261, n. 2429 del 2003) rilevano che nei precedenti
gradi di giudizio la difesa dell'Amministrazione si era basata sulla diversa
allegazione che la Direttiva non era direttamente applicabile
nell'ordinamento nazionale. Altre sottolineano che nella sentenza impugnata
non appariva alcun riferimento all'atto di fusione e alle percentuali di
capitale possedute, e che nel giudizio di merito non era stata trattata in
alcun modo la questione della compatibilità col diritto comunitario della
sottoposizione ad imposta di registro proporzionale di una fusione che non
comporti spostamento di capitali (n. 6542 e n. 7454 del 2004), e che, per
evitare una pronuncia di inammissibilità, l'Amministrazione finanziaria
avrebbe dovuto dedurre di aver sollevato la questione nel giudizio di merito
e indicare in quale atto lo avesse fatto.
Secondo un diverso indirizzo, anche esso fondato su diverse
rationes
decidendi, il ricorso dell'Amministrazione sarebbe ammissibile.
Alcune decisioni rilevano che nel giudizio d'appello l'ufficio aveva
dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione immediata delle
Direttive, e cioè tra conferimento e fusione societaria (sentenza
n. 19371
del 2003). Altre che l'applicabilità del diritto comunitario
nell'ordinamento nazionale aveva costituito oggetto del dibattito nei
precedenti gradi ed era ugualmente oggetto del ricorso per cassazione, in
quanto l'Amministrazione finanziaria aveva costantemente sostenuto
l'inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni contenute nella
Direttiva (n. 12394 del 2004). In sostanza, la deduzione della circostanza
che l'incorporazione aveva ad oggetto una società integralmente posseduta
dall'incorporante sarebbe una delle tante possibili difese, già contenuta in
quella di inapplicabilità della Direttiva.
Altre sentenze giungono alla stessa conclusione, rilevando che per
l'ipotesi di fusione per incorporazione
de qua l'
art. 2504-quinquies del
codice civile esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 2501-bis, nn. 3), 4) e 5), e
2501-quater e
2501-quinquies,
relativamente alle modalità di determinazione del rapporto di cambio e alle
cautele che la debbono accompagnare. Invocano, poi, il principio affermato
dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 27 ottobre
1998 in
causa C-152/97,
Abruzzi Gas - Agas S.p.a., secondo cui l'operazione
di fusione
de qua non comporta un aumento di capitale della società
incorporante e non rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione
dell'
art. 4, nn. 1, lettera
c), e 2, lettera
b), della Direttiva, a
differenza dei casi di fusione definiti propri. Pertanto, chi invoca il
diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta proporzionale di registro è
tenuto ad allegare e provare che l'atto contenga una fusione per
incorporazione propria, e cioè tale da comportare un effettivo trasferimento
di capitali.
In tale prospettiva, quindi, la circostanza del possesso dell'intero
capitale dell'incorporata da parte dell'incorporante sarebbe una mera
specificazione di una particolarità della concreta fattispecie sottoposta
all'esame del giudice di merito.
Nelle predette decisioni vengono, altresì, richiamate le sentenze della
Corte di Giustizia
Peterbroek (causa C-312/93) e
Van Schijndel (cause
riunite C-430 e 431/93), secondo cui i giudici nazionali hanno l'obbligo di
verificare la compatibilità delle norme interne col diritto comunitario
indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate, a condizione che
l'applicazione del diritto comunitario alla fattispecie sia ancora oggetto
di discussione.
4. Motivi della decisione
4.1. Deve preliminarmente essere esaminata la questione di
inammissibilità del ricorso svolta nel controricorso, per violazione degli
artt. 10, comma 2, della L. n. 328 del 2001 e 7, commi 3 e 4, della L. n.
664 del 1987, non essendo stato il ricorso, trasmesso per telefax
dall'Avvocatura dello Stato ad un ufficio dell'Amministrazione patrocinata,
da un avvocato dello Stato ricevente.
La questione non è fondata. Come ha esattamente rilevato la difesa
dell'Amministrazione, una costante giurisprudenza di questa Corte ha
affermato che l'obbligo di sottoscrizione previsto dalle predette norme è
soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio
ricevente o di un suo sostituto, purché, come nella specie è avvenuto, dalla
copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione
dell'estensore dell'atto originario.
4.2. Passando all'esame del ricorso, per risolvere il contrasto occorre
premettere alcuni principi tratti dalla giurisprudenza comunitaria in tema
di obbligo del giudice e delle autorità nazionali di applicare il diritto
comunitario anche quando vi contrasti il diritto nazionale. Come si
spiegherà in seguito, il problema non può essere risolto
sic et simpliciter
attraverso l'applicazione del principio
jura novit curia, così come
prospettato nel ricorso dell'Amministrazione finanziaria.
Si deve premettere che il principio di effettiva applicazione del
diritto comunitario trova la sua base testuale nell'art. 10 del Trattato CE,
secondo il quale "Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere
generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi
derivanti dal presente trattato, ovvero determinati atti delle istituzioni
della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri
compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere
la realizzazione degli scopi del presente trattato".
Per quanto attiene ai sistemi processuali interni, la loro conformazione
in conseguenza della piena applicazione del diritto comunitario trova un
precedente remoto nella sentenza della Corte di Lussemburgo 16 gennaio 1974,
in causa 166/73,
Rheinmúhlen Dússeldorf, nella quale era stato ritenuto che
le preclusioni operanti nel giudizio di rinvio nel processo tedesco, nel
quale il giudice di rinvio - similmente a quanto avviene in quello italiano
- è vincolato alle valutazioni giuridiche contenute nella sentenza di rinvio
di un giudice superiore, non impediscono al giudice di rinvio di adire la
Corte di Giustizia perché, in caso contrario, "ne verrebbero pregiudicate la
competenza di quest'ultima a pronunciarsi in via pregiudiziale e
l'applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi
alle magistrature degli Stati membri". Nella stessa sentenza veniva
espressamente affermato l'obbligo di applicazione del diritto comunitario, e
di disapplicazione delle norme del diritto interno con esso contrastanti,
anche indipendentemente da una espressa sollecitazione di parte (punto 3
della motivazione). Tale principio è stato costantemente affermato dalla
giurisprudenza comunitaria.
Da tale giurisprudenza si ricava, quindi, che la conformazione del
diritto interno deve trovare piena attuazione anche con riguardo alle regole
processuali o procedimentali che impediscono una piena applicazione del
diritto comunitario. Una significativa ed organica applicazione di tali
principi è stata fatta dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14 dicembre
1995 in causa C-312/93,
Peterbroek, Van Campenhout & Cie SCS. Nella
controversia dinanzi al giudice di rinvio (una Corte d'appello belga),
avente ad oggetto l'applicazione di un'imposta, veniva dedotta dalla società
attrice la contrarietà al diritto comunitario di una norma fiscale che
sottoponeva una società non nazionale a un trattamento discriminatorio. Il
sistema belga prevedeva che avverso l'atto impositivo dovesse essere
esperito un ricorso amministrativo contenzioso, e che la decisione relativa
potesse essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello soltanto per i motivi
dedotti in sede amministrativa. Nel caso di specie l'Amministrazione fiscale
aveva, quindi, eccepito che la questione di contrasto col diritto
comunitario non poteva essere per la prima volta dedotta in sede
giurisdizionale. La Corte di Giustizia affermò che i principi di effettività
e di non discriminazione ostavano "all'applicazione di una norma processuale
nazionale che ... vieta al giudice nazionale, adito nell'ambito della sua
competenza, di valutare d'ufficio la compatibilità di un provvedimento di
diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest'ultima non
sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine". Richiamando la
sentenza
Rheinmühlen la Corte statuiva (punto 13) che "una norma di diritto
nazionale la quale impedisce l'attivazione del procedimento
ex art. 177 del
Trattato deve essere disapplicata".
La Corte osservava, inoltre (punto 12), richiamando la propria costante
giurisprudenza, che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia,
la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di
diritto comunitario aventi effetto diretto compete agli ordinamenti degli
Stati membri, i quali devono designare i giudici competenti e le modalità
procedurali. "Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di
quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti
conferiti dall'ordinamento comunitario". Identico principio veniva affermato
nella sentenza resa nella stessa data dalla Corte nelle cause riunite C-430
e 431/93,
Van Schijndel e a.c. Stichtingpensioenfonds voor Fysiotherapeuten.
Sembra utile, infine, richiamare, in tema di preclusioni procedimentali,
la sentenza 20 marzo 1997, C-24/95,
Land Rheinland - Pfalz c. Alcan
Deutschland GmbH, nella quale la Corte di Giustizia ha ritenuto contraria al
diritto comunitario, e perciò soggetta a disapplicazione da parte delle
autorità nazionali, una norma della legge tedesca sul procedimento
amministrativo (
Verwaltungsverfahrensgesetz) che impediva la revoca di un
atto amministrativo da cui derivano diritti per i privati, nella specie
l'erogazione di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile ai sensi
dell'art. 93 (
ora 87) del Trattato CE.
4.3. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, i predetti principi
devono considerarsi espressamente recepiti (pur non essendovene necessità)
dal nuovo testo dell'
art. 117, comma 1, della Costituzione, il quale impone
un espresso vincolo al diritto comunitario nell'esercizio della potestà
legislativa statale e regionale.
Quanto agli adattamenti che il sistema processuale nazionale -
attraverso un'interpretazione conforme o una disapplicazione - deve subire
per consentire un'effettiva tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
di norme comunitarie di diretta applicazione, può essere utilmente
richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2003,
C-327/00,
Santex S.p.a., resa sul rinvio del Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, nella quale è stata considerata contraria al
principio di effettività una regola nazionale di diritto processuale che
impedisce al giudice - in sede di giurisdizione di legittimità - di rilevare
un vizio, traducentesi in violazione di norme comunitarie sulla concorrenza,
ove non specificamente e tempestivamente impugnato. Si trattava, nella
specie, di una norma di un bando di gara d'appalto, immediatamente lesiva e
non impugnata, la cui contrarietà al diritto comunitario era stata fatta
valere soltanto in sede di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
Si richiamano anche le sentenze della Corte di Giustizia 11 luglio 1989,
C-170/88,
Ford Espana SA; 4 giugno 1992, C-13 e 119/91,
proc. penale contro
Michel Debus; 13 marzo 1997, C-358/95,
Modellato; 12 febbraio 1998,
C-163/96,
proc. penale contro Silvano Raso e a.
La Corte ritiene che l'esistenza di una conforme ed articolata
giurisprudenza comunitaria in materia consenta di rendere una decisione
senza necessità di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'
art. 234 del
Trattato CE.
Proprio il principio affermato nella sentenza
Santex può essere
opportunamente adattato al giudizio di cassazione, che, al pari di quello
amministrativo di legittimità, ha un carattere
chiuso in quanto, in via di
principio, la cognizione del giudice non può avere ad oggetto questioni non
specificamente dedotte dal ricorrente. Per quanto riguarda il giudizio di
cassazione, a tale limite si aggiunge quello del divieto di introduzione di
nuove questioni di fatto.
4.4. Si pone ora il problema di verificare - alla stregua dei principi
enunciati dalla giurisprudenza comunitaria - se e in quali casi, che possono
essere - secondo l'indicazione della sentenza
Peterbroek - considerati
simili, il sistema processuale nazionale ammette una pronuncia del giudice
di un processo chiuso (quale quello di legittimità) anche indipendentemente
da una specifica domanda e anche se dedotto per la prima volta.
In alcune decisioni della Corte è stato ritenuto che i casi analoghi in
cui il giudice di legittimità può conoscere di questioni non specificamente
dedotte sono la questione di legittimità costituzionale e lo
jus
superveniens. In entrambi i casi si pone, infatti, un problema di obbligo di
applicazione (o di non applicazione) di un diverso regime normativo, sia per
ragioni di rango prevalente, sia per ragioni temporali.
La regola è stata elaborata in modo analitico dalla giurisprudenza di
questa Corte per risolvere i problemi suscitati dalla sopravvenienza di una
nuova disciplina sulla misura dell'indennità di espropriazione (l'
art. 5-bis
della L. n. 333/1992), la cui sopravvenienza nel giudizio di cassazione
comportava che, se il dibattito sulla misura dell'indennità era ancora
aperto, il giudice di legittimità deve applicare anche d'ufficio i nuovi
criteri, decidendo nel merito se risultano accertati i presupposti di fatto
(in particolare, le caratteristiche del terreno che danno luogo ad una
decurtazione dell'indennità determinata secondo il valore venale), ovvero
cessando e affidando al giudice di rinvio il compito di accertarli. Identica
la soluzione seguita allorché sopravvenga nel giudizio di cassazione una
pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma applicabile, nel qual
caso la Corte di Cassazione deve applicare d'ufficio la normativa risultante
dall'intervento demolitorio della Corte Costituzionale, cassando con rinvio
se sono necessari nuovi accertamenti di fatto (sentenza 7 luglio 2005,
n. 14314).
4.5. Gli evidenti canoni dell'ordinamento comunitario portano a
privilegiare, fra le contrapposte soluzioni interpretative che hanno dato
luogo al contrasto giurisprudenziale, quella con essi coerente. Si deve così
affermare che, nella controversia in tema di imposta di registro su
operazione di fusione di società mediante incorporazione, la contestazione
da parte dell'ufficio dell'invocabilità dell'
art. 4 della Direttiva
n. 69/335/CEE (modificata dalle Direttive
n.
73/80/CEE e
n.
85/303/CEE),
indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale
a introdurre, anche in sede di legittimità, l'indagine sul presupposto per
l'esenzione del tributo proporzionale contemplato da quella norma, cioè la
sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata e,
quindi, implica l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui
l'incorporante detenga già l'intero capitale dell'incorporata (Corte di
Giustizia, sentenza 27 ottobre 1998, in causa C-192/97).
Per quanto riguarda il problema dei nuovi presupposti di fatto il cui
accertamento sarebbe imposto per l'applicazione del principio di effettività
affermato dalla giurisprudenza comunitaria, nella specie non appare
necessario rimettere al giudice di rinvio la relativa indagine, secondo i
principi affermati da questa Corte in tema di
jus superveniens e di
sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale. La detenzione da
parte della società incorporante dell'intero capitale dell'incorporata
costituisce, infatti, una circostanza assolutamente incontestata, dedotta
dalla stessa società fin dal ricorso introduttivo. In definitiva, la
decisione della Commissione tributaria regionale, che ha applicato il regime
agevolativo in un caso in cui - secondo il diritto comunitario - lo stesso
non può essere riconosciuto, deve essere cassata. Proprio la non necessità
di nuove indagini di fatto consente alla Corte, nell'esercizio del potere di
decisione nel merito di cui all'art. 384 del codice di procedura civile, di
rigettare il ricorso introduttivo della P. S.r.l.
Stante la complessità della questione e l'esistenza di un contrasto di
giurisprudenza deve adottarsi una pronuncia di compensazione delle spese
dell'intero giudizio.
P.Q.M. - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della società; compensa le spese dell'intero giudizio