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Imposte e tasse - Normativa comunitaria - Applicazione - Inderogabilità

Pubblicato il: 24/06/2010



Il regime giuridico contenuto nelle Direttive comunitarie, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, deve essere applicato, essendo ancora pendente la controversia sul debito d'imposta, nel giudizio di cassazione anche indipendentemente da uno specifico motivo o da un'espressa istanza di parte e, quindi, senza la necessità di una valutazione sull'autosufficienza del ricorso [applicazione alla disciplina dell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE). (1) Il regime giuridico contenuto nell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335/CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, deve essere applicato in conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'incorporazione di una società il cui capitale è interamente detenuto dall'incorporante non determina alcun trasferimento di capitali (fenomeno che le Direttive intendono favorire), e quindi non può beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista da tale normativa. (2) Sent. n. 26948 del 18 dicembre 2006 (ud. del 6 luglio 2006) della Corte Cass., SS.UU.

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