Relativamente alla fusione tra società, deve valutarsi se l'atto per il quale è stata corrisposta l'imposta proporzionale di registro, assolta ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - di cui si chiede la restituzione, contenga una fusione per incorporazione "propria" (e, come tale, non sia assoggettabile, alla stregua del diritto comunitario, ad imposta proporzionale di registro) o non, piuttosto, una fusione per incorporazione
"impropria" che, per converso, la normativa dell'Unione europea ritiene assoggettabile alla predetta imposta.
Nel caso di incorporazione di una società la quale detiene la totalità delle azioni o delle quote dell'incorporata, la direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di
registro poiché siffatta operazione non può inquadrarsi nella fattispecie regolata dalle norme comunitarie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali, remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, visto che già tutte le quote od azioni
appartengono all'incorporante. In altre parole, non si realizza, nella specie, alcun spostamento o movimento di capitali o, comunque, modifica dell'assetto societario e, quindi, difettano i presupposti della tutela apprestata dalle norme comunitarie alla libertà di circolazione dei
capitali medesimi.
Sent. n. 13225 del 16 luglio 2004 (ud. del 25 febbraio 2004)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cristarella Orestano, Rel.
D'Alfonso
Imposta di registro - Fusione societaria - Fusione per incorporazione
"propria" - Assoggettabilità, alla luce del diritto comunitario, ad imposta
proporzionale - Esclusione - Fusione per incorporazione impropria -
Assoggettabilità ad imposta - Affermazione - Condizioni
Massima - Relativamente alla fusione tra società, deve valutarsi se
l'atto per il quale è stata corrisposta l'imposta proporzionale di
registro, assolta ai sensi dell'
art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - di cui si chiede la restituzione, contenga
una fusione per incorporazione "propria" (e, come tale, non sia
assoggettabile, alla stregua del diritto comunitario, ad imposta
proporzionale di registro) o non, piuttosto, una fusione per incorporazione
"impropria" che, per converso, la normativa dell'Unione europea ritiene
assoggettabile alla predetta imposta.
Nel caso di incorporazione di una società la quale detiene la totalità
delle azioni o delle quote dell'incorporata, la direttiva del Consiglio
n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive
n. 73/80/CEE e
n.
85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di
registro poiché siffatta operazione non può inquadrarsi nella fattispecie
regolata dalle norme comunitarie dei conferimenti dell'intero patrimonio
societario in altra società di capitali, remunerati esclusivamente mediante
attribuzione di quote sociali, visto che già tutte le quote od azioni
appartengono all'incorporante. In altre parole, non si realizza, nella
specie, alcun spostamento o movimento di capitali o, comunque, modifica
dell'assetto societario e, quindi, difettano i presupposti della tutela
apprestata dalle norme comunitarie alla libertà di circolazione dei
capitali medesimi.
(Oggetto della controversia: istanza di rimborso imposta di registro)
Svolgimento del processo - Con ricorso notificato alla S.p.a. R... il
12 marzo 2001 (depositato il 30 marzo 2001), il Ministero delle finanze -
premesso in fatto che detta società aveva impugnato innanzi al competente
giudice tributario il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, presentata
il 29 ottobre 1996, con la quale la stessa, assumendo che l'atto «avrebbe
dovuto essere sottoposto ad imposta in misura fissa ai sensi della
Direttiva 69.355 CEE», aveva chiesto il rimborso dell'imposta proporzionale
di registro corrisposta per l'atto, registrato il 20 marzo 1996, di
incorporazione della S.p.a. COMMERCIALE R... della quale già deteneva
l'intero capitale sociale in forza di un solo motivo chiedeva di cassare la
sentenza n. 202/33/00 depositata il 6 novembre 2000 dalla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, notificata i .15 gennaio 2001, che
aveva respinto l'appello proposto da essa amministrazione avverso la
decisione (n. 93/16/98) della Commissione tributaria provinciale di Milano
che aveva accolto il ricorso della contribuente.
La società intimata non si costituiva in giudizio né svolgeva. attività
difensiva.
Motivi della decisione - 1. Con la sentenza gravata la Commissione
tributaria della Lombardia - dopo aver esposto [1] che la S.p.a. R...,
«incorporante della Commerciale R. S.p.A.», Si era opposta al
«silenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Milano» formatosi
sull'istanza, «presentata in data 4 novembre 1996», con la quale era stato
chiesto il rimborso dell'«imposta proporzionale di registro dell'1% pari a
£. 66.781.000 che assumeva indebitamente percetta su atto di fusione
registrato a Milano-Atti Pubblici in data 20 marzo 1996», imposta chiesta
all'atto della registrazione in «applicazione dell'art. 4, lettera b),
parte prima Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1988» ma «in contrasto con la
disciplina comunitaria di cui alla direttiva CEE 73/88 la quale, a sua
volta, modificava la 69/335 del 17 luglio 1969» e [2] che la società (a)
aveva sostenuto che «l'atto di fusione non doveva essere assoggettato ad
imposta (salvo la misura fissa) in quanto la direttiva CEE
n. 85/303 in
vigore dal 1 giugno 1986 prevede l'esenzione dall'imposta sui conferimenti
per tutte e operazioni che "alla data del 1° luglio 1984 erano esentate o
assoggettate ad una aliquota pari o inferiore allo 0,50%" [e]
l'assoggettamento all'aliquota dell'1% per tutti gli altri casi» e (b)
aveva confutato «l'eventuale tesi che le direttive menzionate escludessero
il caso di fusione» ricordando «la sentenza
n. 168 del 18 aprile 1991 con
la quale la Corte Costituzionale a riconosciuto la diretta applicabilità
nell'ordinamento interno delle disposizioni contenute nelle direttive con
il solo limite che si tratti di disposizioni incondizionate (che non
lascino margini di discrezione agli Stati membri nella loro attuazione),
sufficientemente precise, non recepite nel diritto nazionale entro il
termine previsto o recepite in modo inadeguato» - ha rigettato il gravame
dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato adducendo che:
«a) nell'eventualità di contrasto fra la disciplina comunitaria
contenuta nelle direttive
69/335 del 17 luglio 1969,
73/80 del 9 aprile
1973 e
85/303 del 10 giugno 1985 e le disposizioni degli artt. 50, comma 4,
e
4, lettera b), della Tariffa, Parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986
deve essere disapplicata la norma di diritto interno in forza di quanto
deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 18 aprile
1991»;
«b) l'atto di fusione deve essere assimilato agli atti di
conferimento esclusivamente remunerati mediante attribuzione di quote
sociali considerata la finalità delle direttive comunitarie richiamate
(incentivare le operazioni di raggruppamento e di concentrazione tra
imprese al fine di ridurre il più possibile gli ostacoli allo sviluppo ed
al funzionamento del mercato comune dei capitali) (cfr. anche Corte di
Giustizia 13 ottobre 1992, causa 50/95; relazione governativa al disegno di
legge 16 luglio 1977 n. 904)»;
«c) la norma applicabile nella fattispecie è pertanto quella
compresa nella direttiva CEE
85/303 del 10 giugno 1985 per la quale non
devono essere assoggettate ad imposizione i conferimenti remunerati
mediante attribuzione di quote sociali».
2. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero - dopo avere esposto che,
«come risultava chiaramente dalla pagina 3 dell'atto di fusione», la
società incorporante «alla data dell'atto di fusione per incorporazione era
già in possesso dell'intero capitale azionario della società incorporata» -
lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile,
«violazione e falsa applicazione degli
artt. 4,
7 e
12 della Direttiva
69/335/CEE» adducendo che, come chiarito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con la sentenza del 27 ottobre 1998 (in
causa C-152/97,
Abbruzzi Gas S.p.a.) e da questa Corte (Cass. 3 settembre 1999,
n. 9284 e 6
ottobre 1999,
n. 11100), alla fattispecie «non si rendeva applicabile» la
disposizione dettata dal detto art. 7 (nel testo introdotto con la
direttiva n. 85/303/CEE) «per mancanza del requisito essenziale, e cioè che
il conferimento fosse esclusivamente remunerato "mediante attribuzione di
quote sociali"» atteso che, «essendo la incorporante già proprietaria del
100% del capitale della società incorporata», la fusione non aveva
comportato nessun aumento di capitale «con conseguente esclusione di
qualsiasi attribuzione di quote o azioni della società incorporante».
Secondo il ricorrente, quindi, «non essendosi realizzate le condizioni
a cui l'
art. 7 della direttiva subordinava la riduzione (fino al 31
dicembre 1985) dell'aliquota e, successivamente, la esenzione dall'imposta,
correttamente la fusione è stata tassata in misura proporzionale in base
alla normativa interna».
3. In via preliminare va verificata ex officio l'ammissibilità del
ricorso per cassazione proposto dal Ministero.
A. La questione nasce dal fatto che in tale ricorso l'inapplicabilità
alla specie della Direttiva CEE n. 69/335/CEE viene collegata alla
peculiarità, della quale non vi è cenno nella sentenza impugnata e che e
stata evidenziata per la prima volta solo in questo giudizio di
legittimità, secondo la quale, nella concreta fattispecie, la fusione per
incorporazione è stata operata da una società la quale possedeva già
l'intero capitale sociale della società incorporata.
B. Il ricorso deve ritenersi ammissibile in forza di due concorrenti
ordini di argomenti.
B.1. In ordine al primo, va, innanzi tutto, ricordato che per
l'
art. 2501, primo comma, del codice civile «la fusione di più società può
eseguirsi» o «mediante la costituzione di una società nuova» o «mediante
l'incorporazione in una società di una o più altre» (fusione detta «per
incorporazione)».
Dalla prima specie di fusione, come noto, nasce un nuovo soggetto
giuridico mentre la fusione per incorporazione determina (Cass., I, 28
giugno 2002 n. 9504; id., III, 2 agosto 2001,
n. 10595) l'estinzione
dell'ente incorporato.
Una particolare ipotesi di fusione «per incorporazione», poi, è data
dalla «incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima» alla quale, per l'
art. 2504-quinquies del
codice civile (aggiunto dall'ari. 16 del D.Lgs. 16 gennaio 1991 n. 22);
«non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501
-bis, comma 1, numeri
3), 4), 5), e degli
articoli 2501-quater e
2501-quinquies», cioè le
disposizioni per le quali:
1) gli amministratori delle società partecipanti
(a) non debbono indicare nel progetto di fusione redatto ai sensi
dell'
art. 2501-bis del codice civile (aggiunto dall'art. 3 D.Lgs.
n. 22/1991 cit.) «3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché
l'eventuale conguaglio in denaro», «4) le modalità di assegnazione delle
azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante» e «5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano
agli utili» previsti dal primo comma dell'art. 2501
-bis, e
(b) non debbono redigere la «relazione la quale illustri e
giustifichi, setto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote»
richiesta per le fusioni ordinarie dal primo comma dell'
art. 2501-quater
del codice civile (aggiunto dall'art. 5 D.Lgs. n. 22/1991 cit.), né,
quindi, «indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio»
(secondo comma) né «le eventuali difficoltà d'valutazione» (terzo comma);
2) non si deve redigere la «relazione degli esperti» sulla
«congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote» prevista
dall'art. 2501-
quinquies (aggiunto dall'art. 6 D.Lgs. n. 22/1991 cit.).
Ulteriore ipotesi riscontrata nella pratica (alla quale parte della
dottrina ritiene applicabile, in via definita «iperestensiva», la delineata
procedura semplificata), infine, è costituita dalla fusione cosiddetta
inversa (
reverse merger), caratterizzata dal fatto che l'intero capitale
sociale è posseduto non già dalla incorporante ma dalla incorporanda, in
ordine alla quale questa Corte (con ordinanza
n. 994/04 depositata il 21
gennaio 2004) ha investito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai
sensi dell'art. 234 (ex 177) del Trattato di Roma, per l'esame della
compatibilità con le norme contenute nella Direttiva del Consiglio 17
luglio 1969
n. 69/335/CEE (come modificata dalle direttive
n. 73/80/CEE e
n. 85/303/CEE) della norma di diritto interno che, nel testo applicabile
anche a quella fattispecie
ratione temporis, prevedeva la soggezione ad
imposta proporzionale di registro dell'atto con il quale veniva attuata una
fusione Inversa, in particolare sotto l'aspetto della riscontrabilità,
nella peculiare fattispecie, di un ostacolo alla libera circolazione dei
capitali.
B.2. In secondo luogo si deve rammentare che per la Corte di Giustizia
CEE (decisione 13 febbraio 1996, n. 197) l'interpretazione di una norma di
diritto comunitario da essa fornita chiarisce e precisa il significato e la
portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e
applicata al momento della sua entrata in vigore con la conseguenza che la
norma così interpretata deve essere applicata dal giudice nazionale anche
ai rapporti giuridici sorti e costituiti dopo l'entrata in vigore detta ma
prima della sentenza interpretativa (salvo che la stessa Corte, invia del
tutto eccezionale, limiti gli effetti della sua pronuncia).
L'
art. 7 della Direttiva 69/335/CEE («concernente le imposte indirette
sulla raccolta di capitali») emanata il 17 luglio 1969 dal Consiglio
dell'Unione Europea - dopo aver disposto che, fino all'entrata in vigore
delle disposizioni adottate dal medesimo Consiglio in conformità del
paragrafo 2, (a) «l'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può superare
il 2% né essere inferiore all'1%» e (b) che «tale aliquota è ridotta del
50% almeno quando una o più società di capitali conferiscono la totalità
dei loro patrimoni, o uno o più rami della loro attività, ad una o più
società di capitali in via di creazione o già esistenti» nella sua
originaria formulazione, ha previsto che «questa riduzione è subordinata
alla condizione che ... i conferimenti siano esclusivamente remunerati
mediante attribuzione di quote sociali».
Con l'
art. 1 della Direttiva n. 73/80/CEE del 9 aprile 1973 il
Consiglio ha deliberato che «l'aliquota dell'imposta sui conferimenti
prevista all'articolo 7 della direttiva precitata, è fissata all'1% a
partire dal 1° gennaio 1976»; con l'
art. 2, poi, si è disposto che «le
aliquote ridotte di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e b)-
bis,
della precitata direttiva sono fissate dallo 0 allo 0,50% a partire dal 1°
gennaio 1976».
Successivamente, infine, con l'
art. 1 della Direttiva 85/303/CEE del 10
giugno 1985 il Consiglio ha modificato l'
art. 7 della direttiva 69/335/CEE
come segue:
1) «gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le
operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla rata del 1°
luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore
a 0,50%. L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano
applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per
l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 (
omissis)»;
2) «gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti
o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1% le operazioni
diverse da quelle di cui al paragrafo 1».
B.4. In ordine a tali disposizioni la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, all'uopo investita «a norma dell'art. 177 del Trattato CE», nella
sentenza del 27 ottobre 1998 resa nel procedimento
C-152/97 (Abbruzzi Gas,
S.p.a. [Agas] e Amministrazione Tributaria di Milano), ha testualmente
statuito che:
- «un, operazione di fusione ad opera di una società che già
detiene la totalità delle azioni e delle quote delle società incorporate
non comporta un aumento del capitale sociale della stessa società e non
rientra, pertanto, nella previsione dell'art. 4, n. 1, lett. c), della
direttiva»;
- «una simile operazione non rientra neanche nell'ambito di
applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva» in quanto, pur
potendo «il conferimento alla società incorporante dei patrimoni netti
delle società incorporate ... causare un aumento del patrimonio sociale
della prima società», tale operazione, «per essere assoggettabile ad
imposta», deve, «secondo la disposizione in esame, trovare una
contropartita non in quote rappresentative del capitale o del patrimonio
sociale, bensì in diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il
diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla
liquidazione» mentre «nel caso di incorporazione ad opera di una società
che detiene la totalità delle azioni o delle quote sociali della società
incorporata, una remunerazione di questo tipo è semplicemente
inapplicabile».
La stessa Corte, infine, ha dichiarato che «un'operazione come quella
considerata nella causa
a qua non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva» perché «questa disposizione
presuppone ... che l'aumento del patrimonio sociale consista in prestazioni
effettuate da un socio, il che non si verifica nell'operazione in esame».
B.5. In base a tale principio, il contrasto della normativa nazionale
italiana; che sottopone(va) ad imposta proporzionale di registri l'atto di
fusione delle società,con il diritto comunitario «concernente le imposte
indirette sulla raccolta di capitali» sussiste non già in qualsivoglia
ipotesi di fusione per incorporazione ma unicamente in quelle d'fusione per
incorporazione per così dire "propria" perché il medesimo contrasto non
sussiste nell'ipotesi di fusione (definibile "impropria") di cui al citato
art 2504-
quinquies del codice civile, ovverosia nell'ipotesi di fusione
operata mediante l'incorporazione di una società di cui la società
incorporante, al momento della fusione, già possiede l'intero capitale
sociale.
La pronuncia della Corte di Giustizia, quindi, ha esattamente
delimitato la fattispecie cui è applicabile la normativa comunitaria su
indicata «concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali»
precisando che è esclusa dal divieto della stessa normativa la riscossione
di un'imposta di registro nel peculiare caso di fusione per incorporazione
"impropria" di una società ad opera di un'altra società che già detiene la
totalità delle sue azioni e delle sue quote.
B.6. Discende da tanto che quando si invoca il riconoscimento
giudiziale del diritto al rimborso dell'imposta proporzionale di registro
corrisposta in sede di registrazione di un atto societario di fusione per
incorporazione [1] la contribuente deve allegare e provare (in quanto
elemento costitutivo del diritto preteso e da essa azionato) e [2] il
giudice nazionale (del merito) adito, nell'esercizio del suo potere-dovere,
deve accertare se, nella specifica fattispecie sottoposta al suo esame,
l'atto per il quale è stata corrisposta l'imposta proporzionale di registro
di cui si chiede la restituzione contenga una fusione per incorporazione
"propria" (e come tale, quindi, non sia assoggettabile, per il diritto
comunitario, ad imposta proporzionale di registro) o non, piuttosto, una
fusione per incorporazione "impropria" che, invece, il medesimo diritto,
ritiene assoggettabile a detta imposta.
Ovviamente, giusta le ordinarie norme procedurali, il giudizio di
diritto e di fatto all'uopo espresso dal giudice nazionale (del merito), se
contenuto in sentenza avverso la quale è possibile proporre ricorso innanzi
a questa Corte, sarà censurabile in sede di legittimità, rispettivamente,
per «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» ex art. 360,
n. 3), del codice di procedura civile ovvero, in forza del n. 5 di questo
medesimo articolo, per «omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione».
B.7. In base ai rilievi che precedono, quindi, deve concludersi
affermando [1] che la deduzione della circostanza del possesso, al momento
della fusione, dell'intero capitale sociale della società incorporanda da
parte della società incorporante costituisce mera specificazione di una
particolarità della concreta fattispecie-fusione sottoposta all'esame del
giudice del merito, necessaria al fine di stabilire se la fusione dedotta
in giudizio possa essere sussunta nell'invocato schema legale di contrasto
con norme comunitarie, e [2] che l'indicazione, anche per la prima volta
nel ricorso per cassazione, di quella specificazione non significa
inammissibile introduzione nel
thema decidendi di un fatto nuovo ma
soltanto la segnalazione, con il porla in evidenza, di una peculiarità
della fattispecie concreta - non considerata, (od erroneamente considerata,
in fatto od in diritto) dal giudice del merito benché a tanto obbligato -
idonea ad escludere l'applicabilità al caso della disposizione invocata
ex
adverso e, quindi, a determinare una decisione opposta da quella impugnata.
C. Il secondo argomento in favore dell'ammissibilità del ricorso
discende da principi di diritto comunitario.
C.1. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, invero:
1) nella sentenza 14 dicembre 1995 (C-312/93, Peterbroek, Van
Campenhout & C.ie SCS), dopo aver ricordato che «i giudici nazionali hanno
l'obbligo di verificare la compatibilità del diritto interno con le norme
di diritto comunitario primario e secondario, indipendentemente da una
specifica domanda di parte», ha affermato il principio secondo cui «il
diritto comunitario osta all'applicazione di una norma processuale
nazionale che, in condizioni analoghe a quelle del procedimento di cui
trattasi nella causa davanti al giudice a quo, vieta al giudice nazionale,
adito nell'ambito della sua competenza, di valutare d'ufficio la
compatibilità di un provvedimento di diritto nazionale con una disposizione
comunitaria, quando quest'ultima non sia stata invocata dal singolo entro
un determinato termine"»;
2) nella sentenza resa nella medesima data nelle cause riunite
C-430 e 431/93 (Van Schijndel), al punto 1 del sommario, ha statuito che
«"è compito del giudice nazionale applicare disposizioni comunitarie
vincolanti anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione
non le abbia invocate", pur nei procedimenti aventi ad oggetto diritti
disponibili»;
3) nella sentenza 13 marzo 1997, C-358/95 (Morellato), ha ribadito,
al punto 2 del sommario, che «"allorché si richieda al giudice nazionale di
applicare una legge nazionale incompatibile con l'art. 30 del Trattato,
esso ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tale norma,
disapplicando di propria iniziativa la detta legge"».
C.2. Sulla scorta di tali decisioni, quindi, questo giudice di
legittimità (Cass., Sez. tributaria, 28 marzo 2001, n. 4555 ma già Cass.,
trib., 9 giugno 2000
n. 7909) ha avuto modo di statuire e di ribadire
(Cass., Sez. tributaria, 10 dicembre 2002
n. 17564) il principio - da
confermare per carenza di contrarie argomentazioni logiche e giuridiche -
secondo il quale, poiché «il giudice nazionale deve verificare la
compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie
vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio», nel
giudizio di cassazione la verifica della compatibilità col diritto
comunitario «non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e,
come nei casi dello
ius superveniens e della modifica normativa determinata
dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni
possono essere conosciute anche d'ufficio purché l'applicazione del diritto
interno sia ancora controversa costituendo oggetto del dibattito introdotto
con i motivi di ricorso».
C.3. Nel caso emerge incontestabilmente dalla lettura dei conferenti
atti processuali che l'applicabilità del diritto interno ha costituito
oggetto specifico ed unico del dibattito processuale néi pregressi gradi di
giudizio e costituisce unico oggetto del ricorso per cassazione in esame
avendo l'Amministrazione Finanziaria sempre protestato l'inapplicabilità
alla specifica fattispecie delle disposizioni contenute nella direttiva
comunitaria invocata da controparte e, di conseguenza, la applicabilità a
tale fattispecie delle norme di diritto interno per la loro compatibilità
con le disposizioni comunitarie invocate
ex adverso.
4. Il ricorso del Ministero va accolto perché fondato.
A. In ordine all'influenza delle specifiche disposizioni comunitarie
indicate supra, sub 3.B.3., sulle norme di diritto interno (in specie su
quella contenuta nell'
art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131), infatti, questa Corte (Cass., trib., 18 aprile 2003,
n. 6234; id., trib., 6 novembre 2002
n. 15528; id., trib., 26 marzo 2002,
n. 4323; id., I, 6 ottobre 1999,
n. 11100; id., I, 3 settembre 1999,
n. 9284) ha già affermato il principio - che deve essere ribadito in
difetto di qualsivoglia contraria osservazione od argomentazione
convincenti - secondo il quale in tema di imposta di registro, in caso di
incorporazione di una società ad opera di altra società la quale detiene la
totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, la direttiva
del Consiglio 17 luglio 1969,
n. 69/335/CEE, come modificata dalle
direttive
n. 73/80/CEE e
n. 85/303/CEE, non osta alla riscossione
dell'imposta proporzionale di registro perché tale operazione non può
inquadrarsi nella fattispecie (regolata dalle norme comunitarie) dei
conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali
remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali essendo
già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante in quanto non si
realizza nessuno spostamento o movimento di capitali o, comunque, modifica
dell'assetto societario e, quindi, difettano i presupposti della tutela
apprestata dalle norme comunitarie alla libertà di circolazione dei
capitali medesimi.
B. Gli esposti principi giuridici impongono di cassare la sentenza
impugnata perché la stessa si è limitata ad affermare la prevalenza delle
norme del diritto comunitario su quelle nazionali ma non ha neppure
verificato se per la specifica fusione dedotta in giudizio ricorresse
effettivamente il delineato contrasto normativo e, quindi, se il giudice
nazionale dovesse disapplicare le norme nazionali confliggenti con quelle
comunitarie.
5. La cassazione della sentenza impugnata non comporta il rinvio della
causa al giudice del merito in quanto la controversia non richiede nessun
ulteriore accertamento di fatto e, di conseguenza, può essere decisa nel
merito come impone il primo comma dell'art. 384 del codice di procedura
civile
L'accertata inesistenza di qualsivoglia contrasto tra la norma interna
- contenuta, come detto, nell'
art. 4, lettera b), della tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 [nel testo, applicabile alla specie
ratione
temporis, anteriore alle modifiche apportate a detta lettera con l'
art. 10
del D.L. 6 novembre 1996 n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996 n. 425],
che assoggettava gli atti di «fusione tra società» all'imposta
proporzionale dell'uno per cento - e le disposizioni comunitarie
surrichiamate impone di rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla
contribuente perché questa non vanta nessun diritto al rimborso
dell'imposta di registro corrisposta sull'atto di fusione registrato il 20
marzo 1996 in quanto essa, al momento della fusione, già possedeva la
totalità del capitale sociale della società incorporata.
6. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno compensate
integralmente tra le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del
codice di procedura civile
P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero
giudizio.