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Imposta di registro Fusione per incorporazione - esclusione

Pubblicato il: 24/06/2010



Relativamente alla fusione tra società, deve valutarsi se l'atto per il quale è stata corrisposta l'imposta proporzionale di registro, assolta ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - di cui si chiede la restituzione, contenga una fusione per incorporazione "propria" (e, come tale, non sia assoggettabile, alla stregua del diritto comunitario, ad imposta proporzionale di registro) o non, piuttosto, una fusione per incorporazione "impropria" che, per converso, la normativa dell'Unione europea ritiene assoggettabile alla predetta imposta. Nel caso di incorporazione di una società la quale detiene la totalità delle azioni o delle quote dell'incorporata, la direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro poiché siffatta operazione non può inquadrarsi nella fattispecie regolata dalle norme comunitarie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali, remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, visto che già tutte le quote od azioni appartengono all'incorporante. In altre parole, non si realizza, nella specie, alcun spostamento o movimento di capitali o, comunque, modifica dell'assetto societario e, quindi, difettano i presupposti della tutela apprestata dalle norme comunitarie alla libertà di circolazione dei capitali medesimi. Sent. n. 13225 del 16 luglio 2004 (ud. del 25 febbraio 2004) della Corte Cass., Sez. tributaria

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