Massima - La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi notificati al contribuente non osta all'applicazione del regime delle nullità afferenti gli atti processuali, disciplinato dall'art. 156 del codice di rito. Conseguentemente, laddove un atto intestato alla società
incorporata sia notificato alla società incorporante, l'erronea indicazione del soggetto destinatario, non è suscettibile di inficiarne gli effetti nei confronti del soggetto subentrato a titolo universale nella posizione giuridica tributaria dell'ente estinto.
Sent. n. 6347 del 10 marzo 2008 (ud. del 16 gennaio 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Genovese
Accertamento - Soggetti verificati - Operazioni straordinarie - Fusione per
incorporazione - Avviso di accertamento - Notificazione - Soggetto estinto -
Rilevanza - Esclusione - Principio della sanatoria degli atti nulli - Art.
156 c.p.c. - Applicabilità
Massima - La natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi
notificati al contribuente non osta all’applicazione del regime delle
nullità afferenti gli atti processuali, disciplinato dall’art. 156 del
codice di rito. Conseguentemente, laddove un atto intestato alla società
incorporata sia notificato alla società incorporante, l’erronea indicazione
del soggetto destinatario, non è suscettibile di inficiarne gli effetti nei
confronti del soggetto subentrato a titolo universale nella posizione
giuridica tributaria dell’ente estinto.
Fatto e Diritto - Rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha
notificato, in data 30 settembre 1996, un avviso di accertamento e
liquidazione d’imposta diretto alla società C.L. Spa, alla B.C.I. Spa che
l’aveva incorporata, alla fine dell’anno 1999;
che la B.C.I. Spa, ossia la società incorporante, proponeva “tempestivo
ricorso” (p. 2) deducendo la nullità e/o annullabilità dell’atto, in quanto
intestato e diretto a soggetto inesistente, perché fuso per incorporazione
nella società ricorrente;
che la CTP di Milano respingeva il ricorso;
che la società appellava la sentenza di prime cure ma la C.T.R. della
Lombardia respingeva l’appello della contribuente;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società
sopra intestata (a sua volta incorporante della B.C.I. Spa) sostenuto da un
unico motivo, contro cui non resistono gli intimati;
che richiesto del parere in ordine all’eventuale sussistenza d’una delle
ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., il P.G. presso questa Corte ha chiesto
la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza;
che, con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’
art. 2504 bis c.c., D.P.R. n. 643 del 1972,
art. 19,
e D.P.R. n. 131 del 1986,
art. 52, e D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 60) la
società contribuente deduce che, al momento della notifica dell’avviso di
accertamento, la società C.L. Spa, si era già estinta, in ragione della sua
incorporazione nella B.C.I. Spa, onde la nullità dell’atto impositivo
diretto ad un destinatario inesistente.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e che, perciò,
deve essere respinto;
che, infatti, pur senza entrare nel merito riguardo alle osservazioni
svolte nella memoria della società ricorrente riguardo alla diversa porta
dell’
art. 2504 bis c.c., tra la sua vecchia e la sua nuova formulazione (e
secondo cui la vecchia disciplina della fusione, al contrario della nuova,
comporterebbe la morte-estinzione della società incorporata), argomentazione
al più idonea a respingere la motivazione delle conclusioni formulate dal
PG, il ricorso è infondato per altra e ben diversa ragione;
che, infatti, la vera questione sottostante al ricorso riguarda la
possibilità che il vizio affliggente l’atto impositivo (perchè intestato e
diretto a soggetto non più esistente, ma notificato al suo successore a
titolo universale, per avere incorporato quello estinto, ai sensi dell’
art.
2504 bis c.c., vecchio testo) si sia risolto per la intervenuta sanatoria
dello stesso; che, a tal proposito, questa stessa Corte (nella Sentenza n.
9697 del 2005) ha affermato che la sanatoria per il raggiungimento dello
scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per
gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3, è applicabile per
analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti
amministrativi di imposizione tributaria;
che, in particolare, in tale decisione il principio è stato ritenuto
applicabile anche alla causa dell’invalidità riguardante la cattiva
indicazione dell’autore dell’avviso di accertamento, con conseguente effetto
di sanatoria della ipotizzata invalidità dell’avviso stesso quando, prima
ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il contribuente abbia
mostrato, attraverso la proposizione del ricorso, di saper fornire la
corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvedimentale
e di saper identificare l’autore dell’atto (nella fattispecie, la società
concessionaria del servizio Tosap);
che, più in generale, e sia pure con riferimento ad atti conseguenti a
quello d’imposizione (nella specie: la sua notificazione al destinatario),
le Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 19854 del 2004) hanno
affermato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a
quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario - che costituisce
un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione
enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all’applicazione di
istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un
espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; che tale forma di
sanatoria, riferibile anche all’avviso di accertamento, non si riduce
soltanto all’ipotesi dell’eliminazione dei vizi riguardanti le notificazioni
ma è configurabile anche in relazione a quelli attinenti all’atto in senso
stretto, ove il legittimo destinatario (nella specie: il successore a titolo
universale) sia stato perfettamente in grado di intendere e comprendere a
chi si riferiva l’atto (nella specie ad un soggetto estintosi proprio a
seguito dell’incorporazione dello stesso da parte dell’effettivo
destinatario dell’atto, in quanto suo successore a titolo universale);
che, in generale, ove un atto sia stato intestato alla società
incorporata e notificato a quella incorporante, quest’ultima ha, può e deve
avere (eventualmente, previo esame della documentazione della società
incorporata) piena conoscenza della ragione dell’atto alla prima intestato
che, pur essendo viziato dall’erronea intestazione alla società estinta, è
stato comunque notificato alla società che ne ha preso il posto (per essere
subentrata nell’universum ius); che trattandosi non già di atto processuale,
ma puramente sostanziale (amministrativo) è ugualmente applicabile il
principio iella sanatoria, come questa Corte ha detto, non solo in
riferimento alle notifiche di tali atti, ma anche alla loro formazione; che,
pertanto, il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario
provvedere sulle spese di questa fase, perché gli intimati non hanno svolto
difese.
P.Q.M. - Rigetta il ricorso.