Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è pienamente legittima l'iscrizione in bilancio del disavanzo di fusione da annullamento, realizzato per l'incorporazione di una società che deteneva una partecipazione totalitaria
al capitale dell'incorporata, mediante imputazione alla posta "avviamento" con conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento. Tuttto ciò rappresenta un indubbio vantaggio per il contribuente
Sentenza . n. 20424 del 28 settembre 2007 (ud. del 4 luglio 2007)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Altieri, Rel. Di Iasi
Irpeg - Reddito d'impresa - Determinazione - Fattispecie - Disavanzo di
fusione - Iscrizione a titolo di avviamento - Legittimità - Sussiste -
Ammortamento - Deducibilità - Sussiste - Art. 123 (ora art. 172) del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917
Massima - Costituisce
ius receptum nella giurisprudenza di legittimità
il principio secondo il quale è pienamente legittima l'iscrizione in
bilancio del disavanzo di fusione da annullamento, realizzato per
l'incorporazione di una società che deteneva una partecipazione totalitaria
al capitale dell'incorporata, mediante imputazione alla posta "avviamento"
con conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento.
Svolgimento del processo - La S.r.l. E.V.P.I. impugnava l'avviso di
accertamento col quale l'Ufficio imposte dirette di Milano riprendeva a
tassazione la quota di ammortamento riferita ad avviamento iscritta in
bilancio, con riguardo all'esercizio finanziario 1990/1991 utilizzando il
disavanzo di fusione relativo ad incorporazione di società partecipata.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso e
la Commissione tributaria regionale della Lombardia, investita dell'appello
della società, lo rigettava confermando la sentenza di primo grado. In
particolare, i giudici d'appello rilevavano, anche alla luce della
giurisprudenza della Commissione tributaria centrale e della Corte di
Cassazione, che doveva ritenersi pienamente legittima l'inserzione in
bilancio della voce avviamento e la deducibilità delle quote di ammortamento
a seguito di fusione.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione l'Amministrazione
finanziaria dello Stato e l'Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso
la società.
Motivi della decisione - Le ricorrenti, denunziando violazione e falsa
applicazione dell'
art. 123 del D.P.R. n. 917/1986 - cosi come modificato
dall'
art. 7 del L. n. 67/1988,
16 del D.P.R. n. 598/1973 e 2427 del codice
civile nel testo applicabile
ratione temporis, censurano la sentenza
impugnata per aver ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della quota
di ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio dalla resistente
utilizzando il disavanzo di fusione derivante dall'incorporazione di società
partecipata, senza considerare:
a) che, in base all'
art. 2427 del codice civile, nel testo antecedente
all'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 127/1991, l'avviamento poteva essere
iscritto solo quando fosse stata "pagata una somma a tale titolo
nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce" e che in tale previsione
non potevano farsi rientrare le ipotesi in cui l'acquisizione del patrimonio
sociale fosse stata conseguita mediante l'incorporazione della società, in
quanto la differenza tra il costo dei titoli rappresentativi della società
incorporata posseduti dall'incorporante ed annullati per effetto della
fusione ed il valore del patrimonio netto della suddetta incorporata -
costituente il cosiddetto disavanzo di fusione - sarebbe un astratto
risultato contabile che in sé non prova necessariamente il sussistere di un
avviamento e il valore di esso;
b) che, in ogni caso, l'
art. 123 del citato D.P.R. n. 917/1986, nella
formulazione assunta dopo il 1° gennaio 1988, non consentirebbe l'iscrizione
di tale bene in esenzione d'imposta, utilizzando il disavanzo di fusione;
c) che, anche ammessa l'utilizzabilità del disavanzo di fusione per
l'iscrizione di una posta attiva "avviamento" anteriormente alla vigenza
della L.
n. 724/1994, la società avrebbe dovuto provare di aver sopportato
per l'acquisto della partecipazione un prezzo effettivamente superiore al
valore del patrimonio netto della partecipata al momento dell'acquisizione
della partecipazione e di averlo fatto in considerazione di un valore di
avviamento effettivamente esistente.
Le esposte censure sono infondate.
Secondo la copiosa e univoca giurisprudenza di questa Corte in materia
(vd., tra numerose altre, Cass. n. 8104 del 2003;
n. 3413 del 2002;
n. 2716
del 2002;
n. 2697 del 2002), il disavanzo di fusione, realizzato per
incorporazione da parte di una società che gia possedeva l'intero capitale
sociale dell'incorporata e che procede alla fusione senza aumentare il
proprio capitale sociale e annullando tutte le quote rappresentative
dell'intero capitale sociale dell'incorporata, può, nel regime previgente al
1° gennaio 1995 (data di entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, il cui
art. 27 ha introdotto il principio di neutralità fiscale delle fusioni),
essere iscritta in bilancio alla voce avviamento, con la conseguenza che, ai
sensi del comma 3 dell'
art. 68 del D.P.R. n. 917 del 1986, è legittima la
deduzione fiscale della quota di ammortamento.
In particolare, è da rilevare che l'
art. 2427 del codice civile, nel suo
testo originario, era così formulato: "l'avviamento può essere iscritto
all'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale
titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce e per un importo
non superiore al prezzo pagato".
Lo specifico riferimento al pagamento di una somma di denaro, contenuto
in tale formulazione, aveva ingenerato il dubbio che, così disponendo, il
legislatore avesse inteso limitare l'iscrivibilità dell'avviamento alle
ipotesi in cui l'azienda fosse stata acquistata mediante compravendita,
posto che solo in tale ipotesi poteva propriamente parlarsi di "pagamento
del prezzo". Ma tale dubbio fu superato considerando che la disposizione in
esame aveva, come suo unico scopo, quello di vietare l'iscrizione in
bilancio dell'avviamento originario (dovuto, cioè, unicamente all'attività
del titolare dell'impresa), per la ragione che in tal caso l'iscrizione
sarebbe stata effettuata sulla base di valori realizzabili solo in caso di
cessione e quindi allo stato solo sperati, in contrasto con il principio di
prudenza; e che non poteva, quindi, trarsi argomento dal suo tenore
letterale per negare l'iscrivibilità in bilancio dell'avviamento acquisito
da terzi sulla base di un atto diverso dalla compravendita, ma pur sempre a
titolo oneroso.
Da ciò il riconoscimento che anche la fusione potesse giustificare
l'iscrizione in bilancio dell'avviamento, non diversamente da quanto
previsto dalla disciplina vigente, introdotta dall'art. 9 del D.Lgs. 9
aprile 1991,
n. 127 che, facendo ricorso, sulla scorta di quanto stabilito
dall'
art. 9 della Direttiva n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978,
all'espressione più comprensiva di "acquisto a titolo oneroso" - prevista
nel nuovo testo dell'
art. 2426, n. 6), del codice civile - ha fugato
definitivamente i dubbi interpretativi ingenerati dalla formulazione
originaria del citato
art. 2427 del codice civile.
Tale conclusione, contrariamente a quel che sembra ritenere
l'Amministrazione finanziaria, è corretta.
Invero, l'efficacia traslativa della fusione, nelle due forme previste
dall'
art. 2501 del codice civile, non può essere revocata in dubbio, dal
momento che l'unificazione di più società separate ed indipendenti, che tale
operazione determina, comporta concentrazione (e quindi il trasferimento)
dei loro rispettivi patrimoni in un'unica struttura produttiva.
Nè può dubitarsi che tale operazione abbia carattere oneroso, posto che
i trasferimenti delle masse patrimoniali delle singole società che
partecipano alla fusione sono tra loro collegati e interdipendenti.
Questo aspetto è evidente quando la fusione porta alla costituzione di
una società nuova, ma è non meno certo nel caso di incorporazione, in quanto
i soci della società incorporata entrano a far parte della compagine sociale
della società incorporante, acquisendo una nuova partecipazione,
rappresentativa dell'intero patrimonio aziendale risultante dalla fusione,
la cui entità è determinata sulla base del rapporto (cosiddetto di cambio)
esistente tra i valori netti emergenti dalle situazioni patrimoniali delle
due società.
L'avviamento deve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il
patrimonio delle società partecipanti alla fusione viene acquisito per un
valore superiore a quello risultante dai rispettivi bilanci, a meno che non
vi siano elementi per ritenere che tale eccedenza debba essere diversamente
imputata. Quando la fusione avviene, come nel caso di specie, mediante
incorporazione di una società interamente posseduta non si determina alcuno
scambio di partecipazioni, non avendo la società incorporata altri soci
all'infuori dell'incorporante, e non vi è quindi necessità di procedere alla
determinazione del rapporto di cambio. In tal caso il "costo di
acquisizione" del patrimonio sociale dell'incorporata deve essere
necessariamente riferito all'acquisto delle sue partecipazioni effettuato
preventivamente dalla società incorporante. Il riferimento non deve
sorprendere, poiché le partecipazioni sociali sono beni di secondo grado, e,
in quanto tali, sono rappresentative del patrimonio sociale, alla cui
gestione ciascun socio è ammesso a partecipare, nei limiti e nelle forme
stabilite dall'ordinamento della società (Cass. 12 dicembre 1995, n. 12733).
Tra le partecipazioni al capitale di una determinata società e i beni
ricompresi nel suo patrimonio vi è quindi un collegamento [di cui il
legislatore ha preso atto;
art. 2426, n. 4), del codice civile;
art. 33,
comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127], il quale autorizza a ritenere
che, in caso di incorporazione di una società (totalmente o parzialmente)
posseduta dall'incorporante il patrimonio aziendale dell'incorporata possa
essere iscritto in bilancio, invece che al valore indicato nel bilancio
dell'incorporata, a quello attribuito alle partecipazioni che, prima della
fusione, attribuivano alla società incorporante la qualità di socia della
società incorporata.
Altrettanto erroneo è l'assunto che il testo dell'
art. 123, comma 2, del
D.P.R. n. 917/1986 applicabile
ratione temporis non consentisse l'iscrizione
dell'avviamento nel bilancio della società incorporante in esenzione
d'imposta.
Tale articolo, dopo aver stabilito nel comma 1, che la fusione non
costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei
beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore
di avviamento", dispone con il comma 2 che nella determinazione del reddito
della società incorporante o di quella risultante dalla fusione "non si
tiene conto ... delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza
della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle
società stesse risultante dalle scritture contabili. Il testo originario
faceva riferimento alle "plusvalenze dei beni ... comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento".
Secondo i ricorrenti, l'eliminazione di tale specifica menzione sarebbe
indicativa della volontà del legislatore di rendere la disposizione
inapplicabile all'iscrizione dell'avviamento nel bilancio del
l'incorporante, che, pertanto, anche se consentita dalle disposizioni
civilistiche, non avrebbe potuto essere operata in esenzione d'imposta,
essendo tale possibilità circoscritta, cosi come era in precedenza stabilito
dall'
art. 16 del D.P.R. n. 598/1973, alle plusvalenze di singoli beni
ricompresi nel patrimonio aziendale, tra i quali non poteva essere
annoverato l'avviamento.
In effetti, quest'ultima disposizione, che enunciava un principio
analogo a quello sancito dal citato art. 123, non faceva alcun riferimento
all'avviamento. La sua applicabilità non era tuttavia revocabile in dubbio,
in quanto la possibilità di assorbire il disavanzo da annullamento non solo
in caso di "rivalutazione effettiva e diretta di uno o più cespiti
autonomamente individuati", ma anche nell'ipotesi di "rivalutazione
indiretta dell'intera azienda acquisita, mercè iscrizione di una posta a
titolo di avviamento", rispondeva a "principi ... non solo affermati dalla
giurisprudenza (e dalla dottrina) precedenti l'entrata in vigore della
riforma tributaria, ma altresì ... impliciti nella ricostruzione
civilistica, prima ancora che fiscale, di quel particolare istituto che va
sotto il nome di fusione per incorporazione senza cambio di azioni" (vd. già
Cass. 3 luglio 1986,
n. 4382).
Il riferimento all'avviamento, contenuto nel. testo originario
dell'
art. 123 del testo unico del 1986, non era stato quindi innovativo, ma
solo chiarificatore della disciplina previgente. Va tuttavia considerato che
detta disposizione, nella sua nuova formulazione, consentiva l'iscrizione
nel bilancio dell'incorporante di una posta a titolo di avviamento, sia che
il disavanzo da fusione fosse correlato all'annullamento delle azioni o
delle quote dell'incorporante, sia che esso fosse invece derivato dal
rapporto di cambio delle società che avevano partecipato all'operazione di
fusione.
Tale assimilazione era stata oggetto di critiche.
Disavanzo da annullamento e disavanzo da concambio sono infatti
radicalmente diversi; il primo, presupponente l'incorporazione di una
società (totalmente o parzialmente) posseduta, esprime, infatti, la
differenza tra il valore netto del patrimonio dell'incorporata e il prezzo
pagato per l'acquisto delle partecipazioni che lo rappresentano annullate
per effetto della fusione, con la conseguenza che la sua utilizzazione è
diretta a "riallineare" il valore contabile del patrimonio netto
dell'incorporata al costo delle partecipazioni, facendo emergere valori
(come quello relativo all'avviamento) che nel bilancio di esercizio
dell'incorporata non erano stati (né potevano essere) considerati, mentre il
secondo (cosiddetto disavanzo da concambio in caso di incorporazione) è dato
dalla differenza tra il capitale della società incorporante e quello
dell'incorporata, esso non è quindi espressivo di una differenza tra i
valori - contabili e quelli correnti del patrimonio di quest'ultima società,
con l'evidente conseguenza che un'eventuale rivalutazione del patrimonio
dell'incorporata assumerebbe in tal caso un significato del tutto diverso da
quello appena considerato.
L'intervento correttivo attuato con l'
art. 7, comma 6, della L. n. 68
del 1988 era diretto ad eliminare tale incongruenza, escludendo che il
disavanzo da concambio potesse essere utilizzato per rivalutare il
patrimonio della società incorporata.
Non può, quindi, trarsi argomento dalla mancata riproduzione, nel nuovo
testo, del riferimento all'avviamento per sostenere che, a seguito di tale
innovazione, anche l'ambito di applicazione del disavanzo da annullamento
era stato modificato, precludendone l'utilizzazione per l'iscrizione di una
posta a titolo di avviamento nell'attivo del bilancio della società
incorporante. Anche perché nel testo originario dell'art. 123 il termine
"plusvalenze" era accompagnato dal riferimento delimitativo a quello di
"beni", che non compare più nel nuovo testo introdotto dall'
art. 7, comma 6,
della L. n. 67/1988. In esso figura, invece, l'espressione più generica di
"plusvalenze iscritte", che appare idonea a ricomprendere anche
l'avviamento, posto che nel sistema del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il D.P.R. n. 917/1986, come nella disciplina
previgente (
art. 5, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598), il
termine "plusvalenze" è utilizzato per designare qualsiasi entità,
pertinente all'impresa, suscettibile di assumere un valore superiore a
quello iniziale [
artt. 16, comma 1, lettera
g),
54, comma 6,
59, comma 8,
122, comma 1,
123, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917]).
Deve quindi ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalle
ricorrenti, l'iscrizione dell'avviamento nel bilancio del l'incorporante non
fosse assoggettabile ad imposta. Non varrebbe richiamarsi, in contrario,
all'
art. 21, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito, con
modificazioni, nella L. 22 marzo 1995,
n. 85), il quale stabilisce che i
maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei
disavanzi di fusioni deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si
considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta una
somma pari al 20 per cento dei valori medesimi. Detta previsione, infatti, è
seguita dall'esplicita salvezza dell'operatività del regime tributario
altrimenti applicabile relativamente ai maggiori valori per i quali non ci
si avvalga di detto atipico condono, e, dunque, dichiaratamente, si astiene
dal prendere posizione sull'interpretazione di quel regime, limitandosi ad
offrire al contribuente la possibilità di "fiscalizzare" le plusvalenze da
disavanzo di fusione, mediante una definizione, agevolata che prevenga o
elida le controversie inerenti ai presupposti nel caso concreto del
riconoscimento ai fini tributari di quei maggiori valori.
Deve infine rilevarsi, con specifico riferimento alla questione posta
nell'ultima parte del ricorso in esame (relativa alla mancata prova
dell'effettivo pagamento, per l'acquisto della partecipazione, di un prezzo
superiore al valore del patrimonio netto della partecipata al momento
dell'acquisizione della partecipazione e dell'effettuazione di tale
pagamento in ragione di un valore di avviamento effettivamente esistente)
che, a prescindere da ogni altra considerazione, né dal ricorso né dalla
sentenza impugnata tale questione risulta essere mai stata proposta nel
corso del giudizio di merito e in tali termini essa deve essere considerata
inammissibile in questa sede in quanto questione nuova implicante
accertamenti di fatto, dovendosi in ogni caso evidenziare che nella specie
non risulta essere mai stata in precedenza contestata l'esistenza di un
"disavanzo di fusione" e che, come già sopra specificato, l'avviamento deve
dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il patrimonio delle
società partecipanti alla fusione viene acquisito per un valore superiore a
quello risultante dai rispettivi bilanci, a meno che non vi siano elementi
per ritenere che tale eccedenza debba essere diversamente imputata (sul
punto vd., tra le altre, Cass. n. 15093 del 2000).
Il ricorso deve essere quindi rigettato. Le spese, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. - rigetta il ricorso e condanna le soccombenti al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.600,00 di
cui euro 1.500,00 per onorari oltre spese processuali e accessori di legge.