Massima - In tema di imposta di registro, la Direttiva comunitaria n. 69/335/CEE e successive modifiche ed integrazioni non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale nell'ipotesi di fusione per incorporazione ad opera di società che detenga una partecipazione
totalitaria nella società incorporanda, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali.
Sent. n. 19006 del 10 settembre 2007 (ud. del 10 luglio 2007)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Prestipino, Rel. Meloncelli
Imposta di registro - Atti societari - Fusione per incorporazione -
Partecipazione totalitaria al capitale della società incorporanda - Aliquota
proporzionale - Applicabilità
Massima - In tema di imposta di registro, la Direttiva comunitaria
n. 69/335/CEE e successive modifiche ed integrazioni non osta alla
riscossione dell'imposta proporzionale nell'ipotesi di fusione per
incorporazione ad opera di società che detenga una partecipazione
totalitaria nella società incorporanda, non potendo tale operazione
inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio
societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante
attribuzione di quote sociali.
(1)
Svolgimento del processo e motivi della decisione - Considerato:
a) che il 22-23 maggio 2001 è notificato alla società intimata un
ricorso per la cassazione della sentenza ... che ha rigettato l'appello
dell'Ufficio del registro di Torino contro la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Torino n. 78/33/98, che aveva accolto il ricorso
della società contro il diniego di rimborso di lire 118.403.000 pagate a
titolo di imposta di registro sull'atto di incorporazione di società
totalmente posseduta;
b) che la sentenza d'appello si pone in contrasto con la consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo cui soggiace all'imposta
proporzionale di registro la registrazione dell'atto di fusione per
incorporazione di una società totalmente posseduta dall'incorporante (vd.
per tutte, Corte di cassazione 7 luglio 2004, n. 12440);
c) che è, pertanto, manifestamente fondato l'unico motivo d'impugnazione
del ricorso delle amministrazioni finanziarie, con cui si denunciano la
violazione e la falsa applicazione degli
artt. 4,
7 e
12 della Direttiva n.
69/335/CEE;
d) che conseguentemente il ricorso dev'essere accolto e la sentenza
impugnata dev'essere cassata;
e) che, non richiedendosi per la risoluzione della controversia
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con
il rigetto del ricorso introduttivo della società;
f) che, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese
processuali dell'intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti;
P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Le
spese processuali dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.