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Pubblico impiego-mansioni superiori

Pubblicato il: 12/07/2010



Il Consiglio di Stato, confermando il proprio precedente orientamento, ha stabilito che deve essere riconosciuto, ai fini economici, lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie svolgimento di funzioni primariali da parte del dell'aiuto ospedaliero) anche in assenza di un atto organizzativo della Azienda sanitaria regionale, ciò anche qualora lo svolgimento di tali mansioni si sia protratto per oltre sei mesi. Più precisamente il Consiglio di Stato ha chiarito che, in presenza di un posto vacante, lo svolgimento delle mansioni primariali da parte di chi si trovi in posizione funzionale intermedia , comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell'Amministrazione, in quanto non è configurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito. Consiglio di Stato, sez.V, 2 luglio 2010 n.4235

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