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Responsabilità dell'ente ospedaliero per i danni da trasfusione di sangue infetto

Pubblicato il: 12/07/2010



Sussiste la responsabilità dell'ente ospedaliero dove sono state eseguite le trasfusioni per non aver effettuato i dovuti controlli, che già in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1987, n. 443 erano obbligatori nei confronti dei donatori occasionali. Non vi è dubbio, pertanto, che la richiesta di danni può essre rivolta oltre che al Ministero della Salute anche all'ospedale dove sono state praticate le trasfusioni. Si evidenzia che il termine per richiedere i danni all'ospedale è decennale. Cass. civ. Sez. III, 20-04-2010, n. 9315

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