A inibire la confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) è l'appartenenza del veicolo a «persona estranea al reato»; pertanto, di contro, per consentire il provvedimento ablativo è necessario che esso appartenga all'imputato. A tal riguardo, comunque, il concetto di «appartenenza» utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini proprietà o intestazione nei pubblici registri: infatti, tale termine deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene, che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendo solamente forme di dominio del tutto occasionali. (Nella specie, il sequestro preventivo a fini di confisca era stato adottato nei confronti di un motoveicolo condotto dal figlio della formale proprietaria assumendosi la reale appartenenza di questo in capo al trasgressore, sul rilievo che l'età avanzata della madre induceva a escludere che la medesima fosse l'effettiva utilizzatrice del mezzo; la Corte ha condiviso la decisione, con le argomentazioni di cui in premessa, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla formale proprietaria avverso l'ordinanza del tribunale che, a sua volta, aveva rigettato l'appello contro il rigetto della richiesta di dissequestro adottato dal Gip).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME. AN. , N. IL (OMESSO);
avverso l'ordinanza n. 185/2008 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Galati Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria veniva convalidato il sequestro dello scooter Tauztong Kaitong tg. (OMESSO) in relazione al reato di cui all'articolo
186 C.d.S., comma 2, lettera c) (in quanto condotto da Pa. Gi. in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 2,3 g/l).
Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro preventivo del veicolo.
Con istanza avanzata da Me. An. , madre dell'indagato, veniva richiesto il dissequestro del mezzo. Il GIP rigettava la richiesta e con provvedimento del 10/6/2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto dalla Me. .
Osservava il Tribunale che il motoveicolo solo apparentemente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo l'eta' di (OMESSO) anni, ben difficilmente era la effettiva utilizzatrice del mezzo.
Inoltre l'articolo
213 C.d.S. esplicitamente consentiva la confisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per commettere un reato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la Me. lamentando la violazione di legge in quanto l'articolo
186 C.d.S., comma 2 non consentiva la confisca e, quindi il sequestro, del veicolo se questo apparteneva a terzi; inoltre non era invocabile l'applicazione dell'articolo
213 C.d.S., comma 2 sexies, in quanto la disposizione operava se il motomezzo era stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato (es. una rapina), presupposto questo che nel caso di specie difettava.
3. Il ricorso e' manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero, indipendentemente dalla operativita' dell'articolo
213 C.d.S., comma 2 sexies, l'articolo
186 C.d.S., comma 2 prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo.
Ne consegue che in tali casi e' ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo
321 c.p.p., comma 2.
La citata norma del codice della strada, pero', nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, "... salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell'imputato, Me. An. . Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere confiscato, non poteva neanche essere sequestrato.
Cio' premesso osservato che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell'articolo
186 C.d.S. e' la "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo e' necessario che esso "appartenga" all'imputato.
Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini "proprieta'" o "intestazione" nei registri.
Cio' significa che il concetto di "appartenenza" deve inteso in una diversa accezione e cioe' come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che puo' assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.
Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell'imputato ( Pa. Gi. di anni (OMESSO) al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni (OMESSO) e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter.
Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall'articolo
186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilita'.
Consegue, a norma dell'articolo
616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.