Il socio può esercitare un'azione di responsabilità nei confornti dell'amministratore solo se vi sia un pregiudizio diretto
Pubblicato il:
04/09/2010
L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15220
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<div style="text-align: justify">REPUBBLICA ITALIANA <br /> <br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br /> <br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE <br /> <br /> SEZIONE PRIMA SEZIONE <br /> <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <br /> <br /> Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente <br /> <br /> Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere <br /> <br /> Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere <br /> <br /> Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere <br /> <br /> Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere <br /> <br /> ha pronunciato la seguente: <br /> <br /> SENTENZA<br /> <br /> sul ricorso 33081-2006 proposto da:<br /> <br /> DE. NI. AN. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato LOVELLI ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;<br /> <br /> - ricorrente -<br /> <br /> contro<br /> <br /> DE. NI. GA. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso l'avvocato BUONONATO LUCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASINI ANGELO, giusta procura in calce al controricorso;<br /> <br /> - controricorrente -<br /> <br /> avverso la sentenza n. 277/2006 della SEZ. DIST. DI TARANTO - CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/10/2006;<br /> <br /> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;<br /> <br /> udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br /> <br /> SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br /> <br /> Con ricorso del 3 marzo 1984, De. Ni. Ga. chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni del fratello De. Ni. An. , fino alla concorrenza di lire 70 milioni. Il ricorrente a fondamento della richiesta deduceva che: a) il (OMESSO) era stata costituita la F.D.N. srl tra lui stesso e il fratello An. ; b) quest'ultimo aveva svolto le funzioni di amministratore della societa' sino a quando, nel (OMESSO), era stato dichiarato decaduto dall'incarico ed era stato nominato un Amministratore Giudiziario; c) il De. Ni. An. si era appropriato ed aveva alienato tutti i beni della societa' per un valore di lire 96,350 milioni; d) l'Amministratore Giudiziario non aveva inteso proporre azione di responsabilita' nei confronti dell'amministratore cessato dalla caricategli aveva percio' deciso di proporre un giudizio per conseguire il risarcimento ai sensi dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a>; f) temeva che durante il processo il fratello An. alienasse il proprio patrimonio, cosi' vanificando ogni iniziativa.<br /> <br /> Il Presidente del Tribunale autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza di lire 40 milioni.<br /> <br /> Il 4 aprile 1984, De. Ni. Ga. notificava l'adottato provvedimento cautelare e la citazione per la convalida del sequestro e per il merito.<br /> <br /> Con la citazione l'attore chiedeva che venisse accertato che l'operato del convenuto, quale amministratore unico della FD. , era stato foriero di danni a carico dell'altro socio; che venisse determinato l'importo di tali danni e fosse condannato il convenuto al relativo risarcimento e che fosse convalidato il sequestro eseguito a norma dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29901" cogito="1">679 c.p.c.</a>.<br /> <br /> Si costituiva De. Ni.An. , contestando la pretesa e opponendosi alla convalida del sequestro; spiegava riconvenzionale chiedendo la condanna di De. Ni. Ga. al risarcimento del danno conseguito ai discredito derivato dall'esecuzione della misura cautelare e dalla indisponibilita' dei beni sequestratigli anche ai fini dell'accesso al credito bancario. Prodotta documentazione, espletato l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale capitolata dall'attore,il tribunale di Taranto, con sentenza 1233/03, accoglieva la domanda principale, convalidava il sequestro conservativo nei limiti di lire 30 mln. e condannava De. Ni. An. al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione e interessi compensativi.<br /> <br /> e C-Sosteneva il Tribunale che l'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a> concedeva al socio che avesse avuto un danno diretto per un comportamento doloso o colposo dell'amministratore, un'azione nei confronti di quest'ultimo rilevando che la condotta dell'amministratore De. Ni. An. aveva arrecato danno alla societa' e l'aveva trascinata in uno stato di insolvenza irreversibile, e aveva prodotto conseguenze negative in capo all'attore, che aveva subito la perdita integrale del capitale sottoscritto lire 10 mln. e aveva dovuto pagare quale fideiussore un mutuo della societa' per lire 11,080 mln..<br /> <br /> Con atto del 25 ottobre 2004, De. Ni. An. proponeva appello nei confronti di De. Ni. Ga. avverso la sentenza Tribunale di Taranto, chiedendo che la Corte d'appello di Lecce dichiarasse inammissibile o rigettasse la domanda proposta dal fratello Ga. e, in accoglimento della riconvenzionale, condannasse quest'ultimo al pagamento in favore di esso appellante di una somma equitativamente determinata,oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danni.<br /> <br /> Si costituiva in giudizio De. Ni. Ga. il quale chiedeva rigettarsi l'appello e proponeva altresi' appello incidentale.<br /> <br /> La Corte d'appello di Lecce sez. dist. Taranto, con sentenza 277/06, rigettava entrambi gli appelli.<br /> <br /> Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione De. Ni. An. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il De. Ni. Ga. .<br /> <br /> MOTIVI DELLA DECISIONE<br /> <br /> Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'erroneita' della sentenza poiche' questa ha ritenuto la sussistenza della responsabilita' dell'amministratore per un danno subito dalla societa' senza che fosse dimostrato che tale danno si era riverberato anche nei confronti del socio,di cui non risultava, quindi, la legittimazione a proporre l'azione ex articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29135" cogito="1">2935 c.c.</a>.<br /> <br /> Con il secondo motivo deduce la medesima doglianza in relazione al ritenuto danno del socio per il pagamento di una fideiussione da parte del medesimo, circostanza in relazione alla quale deduce la violazione dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29334" cogito="1">112 c.p.c.</a> assumendo che la domanda sotto tale profilo era stata tardivamente proposta.<br /> <br /> Con il terzo motivo deduce che, in relazione al pagamento della fideiussione, non risulta motivato in alcun modo dalla Corte d'appello se il mancato adempimento da parte della societa' dell'obbligazione garantita fosse addebitabile a colpa dell'amministratore.<br /> <br /> Con il quarto motivo si duole della mancanza di motivazione sulle censure mosse con l'atto di appello.<br /> <br /> Il primo motivo e' fondato.<br /> <br /> Il principio che deve applicarsi in ordine alla questione proposta e' che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di societa' di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'articolo 2043 <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">cod. civ. ed in applicazione analogica dell'articolo 2395</a> cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori. (da ultimo Cass 16416/07; Cass 8359/07; Cass 1945/07; Cass 2850/96).<br /> <br /> Cio' posto, nel caso di specie si tratta di accertare se le due circostanze di danno accertate dalla sentenza e censurate dal motivo in esame (inattivita' sociale e perdita del capitale sociale) costituiscano o meno conseguenza diretta del comportamento dell'amministratore ricorrente sul patrimonio del resistente.<br /> <br /> Se infatti (i danni allegati costituiscono solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si e' al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a>, in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (ex plurimis, Cass 21130/08;Cass. n. 269 del 2004; Cass n. 12985 del 2001; Cass n. 3843 del 2001; Cass n. 6364 del 1998; Cass n. 2251 del 1998; Cass n. 2850 del 1996; Cass n. 3216 del 1994; Cass n. 9385 del 1993 ; Cass. n. 441 del 1966).<br /> <br /> Questa Corte ha gia' esaminato diverse fattispecie in cui si e' ritenuto che il danno subito dal socio che aveva agito ex articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a> non fosse conseguenza diretta del comportamento dell'amministratore bensi' indiretta del danno sociale.<br /> <br /> In riferimento al diritto agli utili, si e' ad esempio affermato che, essendo questi parte del patrimonio sociale fin quando l'assemblea, eventualmente, non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la loro sottrazione indebita ad opera dell'amministratore lede il patrimonio sociale (Cass. n. 10271 del 2004; cfr. anche Cass. n. 6364 del 1998) e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota.<br /> <br /> Analogamente, il danno diretto non puo' consistere nella mancata distribuzione degli utili, appunto in quanto questi, prima della distribuzione, appartengono alla societa' (Cass. n. 9385 del 1993; n. 3524 del 1983). Pertanto, neppure in detta ipotesi al singolo socio compete l'azione di responsabilita' disciplinata dall'articolo 2395 c.c. (Cass. n. 10271 del 2004; n. 9385 del 1993; n. 3524 del 1983; cfr. anche Cass. n. 6364 del 1998). In relazione al danno consistente nella riduzione del valore della partecipazione societaria, e' stato inoltre precisato che neppure detta riduzione costituisce danno diretto ai sensi dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a> in quanto configura un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale. La partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, e' infatti un bene distinto dal patrimonio sociale e, quindi, nell'ipotesi di diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio e' una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Sulla scorta di questa considerazione, condivisa dalla dottrina, questa Corte ha quindi affermato che il diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale ed alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla societa', non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione, anche se determinata dalla "pessima amministrazione della societa'" (Cass. n. 2251 del 1998; n. 9385 del 1993) e dalla violazione dei doveri di amministratore verso la societa' (Cass. n. 9385 del 1993) neppure puo' concretare quel danno diretto necessario perche' possa esperirsi l'azione individuale di responsabilita' ex articolo 2395 c.c. (Cass. n. 6364 del 1998; Cass n. 9385 del 1993;Cass n. 327 del 1974).<br /> <br /> Alla luce dei principi enunciati e della loro applicazione fattane in fattispecie concrete, deve anzitutto escludersi che possa ritenersi danno diretto per il socio l'inattivita' dell'assemblea. Tale circostanza inerisce infatti al mero funzionamento degli organi sociali e non necessariamente comporta un danno sociale o al patrimonio del socio, circostanza quest'ultima, tra l'altro, di cui in sentenza non viene fatto cenno come conseguenza della predetta inattivita'.<br /> <br /> Quanto alla perdita del capitale sociale, non e' dubbio che lo stesso costituisca un bene della societa' e non dei soci per cui la sua perdita costituisce danno per la prima e non per i secondi.<br /> <br /> I soci possono bensi' subire un danno puramente riflesso poiche' la perdita del capitale comporta una diminuzione di valore delle proprie partecipazioni, ma, come gia' in precedenza ricordato, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che detta diminuzione e' solo un danno indiretto per il socio a tutela del quale non e' quindi proponibile Fazione ex articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a>.<br /> <br /> Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29321%3b%231%3b%2c29334" cogito="1">99 e 112 c.p.c.</a> per avere il giudice di merito ritenuto come danno diretto il pagamento della fideiussione da parte del resistente emessa a garanzia del pagamento di un mutuo contratto dalla societa', nonostante tale domanda fosse stata tardivamente proposta, e' infondato.<br /> <br /> Risulta infatti dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata che l'odierno ricorrente con il quarto motivo di appello aveva in ordine al punto in questione dedotto la violazione degli articoli <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29321%3b%231%3b%2c29334" cogito="1">99 e 112 c.p.c.</a> ma aveva poi assunto che "andava evidenziato che De. Ni.Ga. aveva pagato la somma di lire 11.080.000 a CR. non gia' quale riflesso della condotta dell'AU, bensi' unicamente in virtu' di un'obbligazione personalmente assunta; lo stesso De. Ni.An. aveva provveduto al pagamento della quota residua del credito di CR. e aveva estinto con danaro la obbligazione contratta presso altro Istituto di Credito (il Cr. It. ), e poi conseguendo la condanna del fratello alla corresponsione della meta' di quanta corrisposto per fronteggiare la comune obbligazione". In altri termini il ricorrente, contestando nel merito la domanda avversaria che si assume tardivamente introdotta in primo grado (in ordine alla quale era stata chiesta anche la prova per testi), ha accettato il contraddittorio su di essa onde non puo' ora dolersi della tardivita' della medesima. In riferimento,infatti, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 (come quello di specie), per i quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c29407%3b%231%3b%2c29408%3b%231%3b%2c29575" cogito="1">183, 184 e 345 cod. proc. civ.</a> nel testo anteriore a quello introdotto dalla lire n. 353 del 1990, il divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di primo grado, essendo posto a tutela della controparte, non e' sanzionabile qualora quest'ultima abbia esplicitamente accettato il contraddicono o abbia posto in essere un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione (Cass 17097/06; Cass 727/05; Cass 3635/98).<br /> <br /> Il terzo motivo e' fondato.<br /> <br /> Invero questa Corte ha ripetutamente ribadito che l'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 cod. civ.</a>, a chiusura del sistema della responsabilita' degli amministratori ,ha introdotto un'azione individuale del socio o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una societa' di capitali non puo', di per se', implicare responsabilita' risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente o del socio secondo la previsione dell'articolo <a href="http://www.lex24.ilsole24ore.com/Lex24/documento/%3b%231%3b%2c28553" cogito="1">2395 c.c.</a> atteso che tale responsabilita', di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi (Cass 21130/08 Cass., 16 Marzo 2001, n. 3843; Cass., 28 Febbraio 1998, n. 2251; Cass., 21 Maggio 1991, n. 5723).<br /> <br /> Nel caso di specie risulta dalla sintesi del quarto motivo di appello riportata nella sentenza impugnata che il ricorrente ha contestato la sua responsabilita' in ordine al mancato pagamento del mutuo.<br /> <br /> Sul punto pertanto si rendeva indispensabile una pronuncia della Corte d'appello che accertasse l'illecito colposo o doloso del ricorrente nell'inadempimento del mutuo.<br /> <br /> Il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo.<br /> <br /> Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.<br /> <br /> P.Q.M.<br /> <br /> Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.<br /> </div>