Carte di credito

Sei in Separazioni e divorzio


La semplice illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo dovendo essere accertata la gravità della lesione

Pubblicato il: 08/09/2010



La semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15224

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti